Ottemperanza per carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta nominato (TAR Lombardia n. 2389 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, pur costituita, non alleghi né documenti l’avvenuta esecuzione del giudicato, il ricorso è fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza e assegnando un termine per adempiere. Per il caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo può nominare fin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali. In materia di spese di lite nel giudizio di ottemperanza, la liquidazione va determinata in base al criterio dell’adeguatezza, tenendo conto della limitata attività difensiva svolta, riconducibile ad attività minime e stereotipate.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 437/2023, passata in giudicato, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l’importo di € 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio o altro equipollente. Il ricorrente, dedotta l’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al giudicato, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo, come da giurisprudenza richiamata. Nel merito, ha accertato la fondatezza della pretesa, essendo la stessa sorretta da idonea documentazione e non contrastata dall’Amministrazione, la quale, pur costituita, non aveva allegato né documentato l’avvenuta esecuzione del disposto della sentenza.
Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza e assegnando al Ministero il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti. Per il caso di perdurante inerzia, è stato nominato fin d’ora il commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale opererà solo su istanza del creditore e nei successivi 60 giorni, senza compenso in quanto le funzioni commissariali rientrano nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione, liquidando l’importo in € 800,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La liquidazione è stata determinata applicando il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ., in considerazione della limitata attività difensiva svolta.
Nota della Redazione
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