Inammissibile l’istanza di chiarimenti sull’ottemperanza se non notificata (TAR Sicilia n. 995 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le richieste di chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza e l’incidente di esecuzione proposti ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. sono inammissibili se l’atto è depositato senza previa notificazione alla pubblica amministrazione e alle altre parti del giudizio definito dalla sentenza di cui si assume l’inosservanza. Il quinto comma dell’art. 112 c.p.a. consente di proporre il ricorso anche per ottenere chiarimenti sulle modalità dell’ottemperanza, e il settimo comma dell’art. 114 c.p.a. prevede che il giudice li renda. Il secondo comma dell’art. 114 c.p.a. impone però che il ricorso sia notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio. Il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta, ai sensi del sesto comma dell’art. 114 c.p.a., è del pari subordinato alla previa notifica ai controinteressati. La notificazione integra perciò un presupposto processuale comune alle due azioni, la cui mancanza ne determina l’inammissibilità.
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato il provvedimento con cui il Comune di Maniace aveva nuovamente ritenuto che il loro terreno fosse stato trasferito all’ente per effetto di una procedura espropriativa. Il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato al Comune di concludere il procedimento mediante acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, ovvero di manifestare la volontà di non acquisire il bene, con conseguente soggezione agli obblighi restitutori e risarcitori di diritto comune. Il Tribunale aveva assegnato al Comune sessanta giorni e, per l’ipotesi di persistente inerzia, aveva nominato commissario ad acta il Segretario generale di altro Comune, con ulteriore termine di centoventi giorni.
Il Comune era rimasto inerte. Il commissario, con proprio verbale e successiva deliberazione, aveva esercitato il potere sostitutivo manifestando la volontà di procedere all’acquisizione sanante delle aree occupate e irreversibilmente trasformate, rinviando a una successiva determinazione la quantificazione delle somme dovute e demandando gli adempimenti consequenziali agli uffici competenti e all’organismo straordinario di liquidazione. Anche tali soggetti erano rimasti inerti e l’istanza di sollecito dei ricorrenti era rimasta priva di riscontro. Con atto depositato il 12 febbraio 2026 i ricorrenti hanno chiesto chiarimenti e proposto incidente di esecuzione, domandando che il mandato del commissario fosse esteso agli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto depositato. Esso può essere inteso come richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza, ai sensi del quinto comma dell’art. 112 c.p.a., oppure come impugnazione degli atti assunti dal commissario ad acta. La scelta tra le due letture non è risolutiva, perché entrambe conducono al medesimo esito.
Il quinto comma dell’art. 112 c.p.a. stabilisce che il ricorso per l’ottemperanza può essere proposto anche al fine di chiedere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza. L’art. 114 c.p.a., nel disciplinare l’azione, prescrive che il ricorso sia notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
La medesima esigenza di contraddittorio governa il reclamo: il sesto comma dell’art. 114 c.p.a. prevede che avverso gli atti del commissario ad acta le parti possano proporre reclamo dinanzi al giudice dell’ottemperanza, depositato previa notifica ai controinteressati nel termine di sessanta giorni. Il settimo comma dell’art. 114 c.p.a. dispone poi che, nel caso di ricorso ai sensi del quinto comma dell’art. 112 c.p.a., il giudice fornisca i chiarimenti richiesti.
Dal sistema così ricostruito il TAR ricava che la notificazione è presupposto processuale indefettibile di entrambe le vie. L’atto depositato il 12 febbraio 2026 non risulta notificato. Le richieste in esso formulate sono pertanto, allo stato, inammissibili. Nulla è disposto sulle spese della fase, non avendo l’Amministrazione intimata svolto difese.
Nota della Redazione
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