Sospensione cautelare dell’ordine di demolizione per dubbi sulla proprietà pubblica del fondo (TAR Puglia n. 312 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare ante causam, la sussistenza di dubbi in ordine alla proprietà pubblica del fondo oggetto di un ordine di demolizione e di un decreto di rilascio configura un fumus boni iuris sufficiente per la sospensione degli atti impugnati. La necessità di garantire l’approvvigionamento idrico a servizio delle attività agricole del ricorrente integra il requisito del periculum in mora, qualificato dalla irreparabilità del pregiudizio derivante dall’esecuzione del rilascio. In tale contesto, la misura cautelare è disposta anche al fine di evitare che il decreto di rilascio sia portato ad esecuzione prima della definizione del giudizio di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, coltivatore di un fondo, impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Trinitapoli gli aveva ingiunto la demolizione di opere realizzate, secondo l’amministrazione, in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, nonché il ripristino dello stato dei luoghi. Il ricorrente agiva per l’annullamento, previa sospensione, degli atti comunali, deducendo la nullità della previsione di un termine triennale contenuta nell’atto di concessione del fondo per contrasto con la legge n. 203/1982 e chiedendo l’accertamento della validità del contratto agrario e del proprio diritto a permanere nella conduzione del fondo.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava anche il decreto con cui il Comune aveva intimato il rilascio dell’appezzamento di terreno, asseritamente comunale, reiterando le domande di accertamento sulla legittima conduzione del suolo e sull’insussistenza dei presupposti per l’adozione degli atti gravati. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha ritenuto che permangano dubbi in ordine alla proprietà pubblica dell’appezzamento di terreno detenuto dal ricorrente. La circostanza che l’amministrazione non abbia fornito adeguata prova documentale degli atti di trasferimento della proprietà, espressamente richiamati nell’atto di concessione del fondo, ha indotto il Collegio a ritenere non manifestamente infondata la prospettazione del ricorrente.

In relazione al periculum in mora, il Tribunale ha ravvisato il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile in caso di mancata concessione della tutela cautelare, considerata la necessità di garantire l’approvvigionamento idrico a servizio delle attività agricole e l’urgenza di evitare che il decreto di rilascio del terreno fosse portato ad esecuzione.

Alla luce di tali motivazioni, la domanda cautelare è stata accolta, con sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e compensazione delle spese della fase. Il giudizio di merito è stato fissato per l’udienza pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *