Sopravvenuto difetto di interesse dopo iscrizione white list (TAR Emilia-Romagna n. 92 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nella white list disposta dalla Prefettura in esecuzione di un’ordinanza cautelare favorevole, ancorché non accompagnata da un formale annullamento in autotutela dell’interdittiva antimafia, determina il sostanziale superamento del provvedimento impugnato, rendendo l’originaria interdittiva tamquam non esset. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., con possibilità di integrale compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informativa antimafia ostativa emessa dal Prefetto di Ferrara, deducendo il pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa. Il ricorso investiva anche gli atti presupposti, tra cui le note dei reparti investigativi, e gli atti conseguenziali, con specifiche censure relative alla contraddittorietà rispetto al monitoraggio ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 già disposto dalla Prefettura di Bologna, che aveva applicato misure di prevenzione collaborativa per dodici mesi.
Nelle more del giudizio, all’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2025, il TAR accoglieva la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dell’interdittiva. In esecuzione di tale ordinanza, la Prefettura di Ferrara disponeva l’iscrizione della società nella white list per i settori di attività richiesti, con decorrenza dal 12 settembre 2025 per dodici mesi. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di merito, la ricorrente ha dato atto della cessazione della materia del contendere, documentando l’avvenuto superamento dell’interdittiva.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro procedimentale, valorizzando l’ordinanza cautelare con cui era stato sospeso il provvedimento impugnato per la ritenuta fondatezza delle censure di contraddittorietà con il monitoraggio collaborativo già disposto e per l’assenza di puntuale motivazione dell’interdittiva. L’ordinanza aveva inoltre considerato le valutazioni dell’organismo di vigilanza nominato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il quale aveva escluso la necessità di misure di self cleaning, evidenziando l’insussistenza di violazioni dei protocolli adottati e la natura esclusivamente familiare delle ragioni poste a fondamento dell’inibitoria.
Il Collegio ha quindi esaminato la portata dell’iscrizione nella white list disposta in executivis dalla Prefettura. Pur non essendo intervenuto un formale annullamento in autotutela, l’iscrizione, adottata con determinazione autonoma dall’Amministrazione, ha sostanzialmente privato di effetti l’interdittiva impugnata. Secondo il giudice amministrativo, la determinazione prefettizia ha reso l’originaria interdittiva tamquam non esset, determinando la sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse costituisce pertanto l’esito naturale del giudizio, non ostando la circostanza che l’atto impugnato non sia stato formalmente rimosso. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la particolarità della controversia, caratterizzata dalla successione temporale di provvedimenti amministrativi non univoci nei confronti della medesima impresa.
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Nota della Redazione
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