Carta del docente: l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario va dinanzi al TAR (TAR Lombardia n. 3116 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è fondato quando la pretesa creditoria sia sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non deduca di aver adempiuto al giudicato. In caso di accoglimento, il giudice assegna un termine per l’adempimento e nomina fin d’ora un commissario ad acta, da attivarsi su istanza del creditore solo in caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la carta del docente per un importo complessivo di 1.500,00 euro, relativo a tre anni scolastici. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Ritenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione al dictum giudiziale, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa relativa alla spettanza degli importi era supportata da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto.

In accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti già effettuati. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Tribunale ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, la cui attività è stata inquadrata nei compiti istituzionali, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, con conseguente esclusione di un compenso.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha accolto la domanda di distrazione in favore del difensore antistatario, liquidando le somme in misura contenuta, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026, in considerazione del carattere seriale della questione, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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