Annullata l’esclusione dalle GPS del docente con titolo estero non riconosciuto (TAR Puglia n. 872 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di un docente che abbia dichiarato il possesso di un titolo di specializzazione conseguito all’estero dà diritto, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. e), ultimo periodo, dell’O.M. n. 88/2024, alla stipula di un contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo. Ne consegue che l’esclusione del docente dalla graduatoria non può essere disposta in assenza di un formale provvedimento di mancato riconoscimento del titolo, dovendosi escludere che la rilevata mancanza del titolo possa fondarsi su una mera proposta di esclusione non allegata al decreto né altrimenti conosciuta dall’interessato. Il provvedimento espulsivo, adottato in carenza di attività istruttoria e con motivazione sostanzialmente inespressa, è viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, ex art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un docente, già inserito con riserva nelle GPS della provincia di Barletta-Andria-Trani per la classe di concorso ADSS – prima fascia, a seguito della dichiarazione di aver conseguito all’estero il titolo di specializzazione sul sostegno, aveva stipulato un contratto a tempo determinato per un incarico di docenza sino al 30 giugno 2026. Con tre distinti provvedimenti, l’Ufficio Scolastico Regionale aveva disposto l’esclusione del docente dalle GPS per «mancanza del titolo di accesso», la revoca della nomina e la risoluzione anticipata del contratto di lavoro. Il docente ha impugnato gli atti, deducendo violazione dell’O.M. n. 88/2024 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché difetto di motivazione e di istruttoria, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti e il ripristino del rapporto di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, rilevando che il provvedimento di esclusione risultava motivato esclusivamente con riferimento alla «mancanza del titolo di accesso», sulla base di una proposta di esclusione adottata dall’istituto scolastico, senza che fosse stato allegato alcun formale provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo conseguito all’estero. I giudici hanno valorizzato il disposto dell’art. 7, comma 4, lett. e), ultimo periodo, dell’O.M. n. 88/2024, secondo cui l’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato, con specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento: nel caso di specie, tale diniego non era mai stato adottato.
La sentenza ha quindi censurato la decisione espulsiva per carenza istruttoria e motivazione inespressa, non essendo possibile comprendere le ragioni per le quali il titolo fosse stato ritenuto mancante, né essendo stata data prova dell’avvenuta comunicazione all’interessato della proposta di esclusione. Il TAR ha sottolineato che l’obbligo di motivazione, anche se assolto per relationem, deve pur sempre consentire al destinatario di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione. La motivazione addotta soltanto con la relazione depositata in giudizio, tardivamente e comunque non esaustivamente, non poteva sanare il vizio dei provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.