Ottemperanza per debiti certo, liquido ed esigibile su titolo esecutivo civile passato in giudicato (TAR Puglia n. 846 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza può essere attivato per l’esecuzione di un titolo esecutivo giurisdizionale civile, passato in giudicato, di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro. In tal caso, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669 del 1996 senza che l’ente abbia provveduto al pagamento o al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, l’inerzia è accertata e non giustificata. Le somme dovute, essendo certe, liquide ed esigibili, sono direttamente eseguibili in sede di ottemperanza e non richiedono alcuna quantificazione discrezionale. In caso di perdurante inadempienza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., è congruo assegnare all’Amministrazione un termine per provvedere e nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto, nei confronti del Comune, un’ordinanza della Corte di Appello di Bari, passata in giudicato, di condanna al pagamento delle indennità dovute per l’esproprio e per l’occupazione legittima. Non essendo stato adempiuto il pagamento, la ricorrente aveva notificato all’ente il titolo esecutivo, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni previsto dalla legge.

Rimasto inadempiente il Comune, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, il titolo esecutivo posto a fondamento del ricorso è stato qualificato come definitivo, essendosi formato all’esito di un procedimento giurisdizionale civile non impugnato. Il Collegio ha poi verificato la regolare notifica del titolo al Comune, dalla quale è decorso inutilmente il termine di legge senza che l’ente provvedesse al pagamento o effettuasse il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, confermando l’inerzia dell’Amministrazione.

Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di debito certo, liquido ed esigibile, l’importo è direttamente eseguibile in sede di ottemperanza, senza necessità di ulteriori valutazioni discrezionali. La nomina del commissario ad acta è stata considerata il rimedio proprio del giudizio, congruo in considerazione della modesta entità del dovuto e della prolungata inerzia dell’ente, protrattasi per oltre un anno dalla notifica del titolo.

Il TAR ha quindi assegnato al Comune il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza per l’integrale adempimento, nominando, per il caso di perdurante inadempimento, il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, o funzionario delegato di qualifica dirigenziale, con l’obbligo di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni dall’insediamento. Il Comune è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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