Revoca dell’ammonimento del Questore e improcedibilità dell’appello per carenza di interesse (Cons. Stato n. 5924 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento di ammonimento del Questore non integra la cessazione della materia del contendere, che presuppone, a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., l’integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente. Ove l’Amministrazione si limiti a revocare, e non ad annullare in autotutela con effetto ex tunc, l’atto impugnato, la sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata in rito come improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La statuizione sulle spese del primo grado, fondata sul criterio della soccombenza, non è riformabile in mancanza di riforma degli altri capi della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato in primo grado il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, con il quale gli veniva intimato di tenere una condotta conforme alla legge e di interrompere comportamenti persecutori e molesti nei confronti di una terza persona. Il TAR per la Calabria ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

L’appellante ha proposto appello deducendo error in iudicando, per violazione della disciplina in materia di ammonimento e della legge n. 241/1990, ed error in procedendo, per travisamento dei fatti e illogicità della motivazione. Nel corso del giudizio ha depositato il decreto con cui il Questore ha revocato l’ammonimento, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere e la riforma del capo relativo alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto del sopravvenuto provvedimento di revoca del controverso ammonimento. La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione di tale sopravvenienza sul piano processuale.

Il Consiglio di Stato esclude la cessazione della materia del contendere. A norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., tale istituto presuppone l’integrale soddisfacimento della pretesa della parte ricorrente. Nel caso di specie l’Amministrazione si è limitata a revocare, e non ad annullare in autotutela con effetto ex tunc, l’atto impugnato: manca dunque la piena satisfazione dell’interesse azionato.

L’istanza dell’appellante va pertanto riqualificata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, che postula la declaratoria in rito della improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Collegio respinge l’istanza di riforma. Il primo giudice ha applicato il criterio della soccombenza in modo non censurabile, in assenza di riforma degli altri capi della decisione.

In conclusione l’appello è in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto. Le spese del grado sono integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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