Sopravvenuto difetto di interesse dichiara improcedibile il ricorso avverso il silenzio sulla voltura dell’alloggio popolare (TAR Puglia n. 845 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento del silenzio-inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione sull’istanza di voltura del contratto di locazione di alloggio popolare e di accertamento dell’obbligo di provvedere diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente dichiari, in prossimità dell’udienza di discussione, di non avere più interesse alla decisione. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, resa ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm., esonera il giudice dall’esame del merito, dovendo egli limitarsi a dare atto della sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite ove ricorrano giusti motivi.

Il Fatto

La ricorrente, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, presentava all’Arca Puglia Centrale un’istanza di voltura del contratto di locazione. Non avendo ricevuto risposta, proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia per ottenere l’annullamento del silenzio formatosi sull’istanza e l’accertamento dell’obbligo dell’ente di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

L’ente resistente si costituiva in giudizio, contrastando le pretese della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato atto che, con nota depositata in data 19 giugno 2026, la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse al ricorso. Tale dichiarazione, intervenuta prima della camera di consiglio del 1 luglio 2026, integra gli estremi del sopravvenuto difetto di interesse, contemplato dall’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.

Il giudice amministrativo, pertanto, non è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza delle censure formulate avverso il silenzio-inadempimento, restando assorbita ogni questione di merito relativa all’obbligo di provvedere dell’amministrazione. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla manifestazione di volontà della parte di non coltivare più la controversia, senza che residui alcun interesse alla definizione del giudizio.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando il tipo e il contenuto delle rispettive difese nonché la condotta processuale delle parti. La decisione si fonda, altresì, sul richiamo all’art. 85, co. 9, cod. proc. amm., in tema di definizione del giudizio nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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