Qualifica IAP e soccorso istruttorio nell’asta pubblica per alpeggio (TAR Lombardia n. 2321 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale ha natura costitutiva: essa si acquista solo dal momento in cui l’amministrazione competente accerta i requisiti di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 e li consacra in un provvedimento, non essendo sufficiente l’autocertificazione del concorrente né una visura rilasciata da soggetto privo del relativo potere. Nelle procedure di asta pubblica il possesso della qualifica costituisce requisito soggettivo di partecipazione, la cui previsione rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione: la sua mancanza integra un atto dovuto di esclusione, non richiedendo né un’apposita clausola del bando né un fondamento in norma primaria. Il soccorso istruttorio non è attivabile quando difetti l’allegazione di un requisito di partecipazione già previsto dalla legge di gara, poiché in tal caso si attribuirebbe al concorrente un vantaggio in violazione della par condicio.

Il Fatto

Un ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste bandiva un’asta pubblica per la concessione pluriennale di un alpeggio di proprietà regionale. Una società cooperativa agricola partecipava alla selezione e otteneva il punteggio massimo nella valutazione delle offerte, ma veniva poi esclusa per il difetto del requisito di partecipazione consistente nel possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, richiesto dall’art. 5 del bando.

La società impugnava davanti al giudice amministrativo il provvedimento di esclusione, l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore di altra concorrente e, in via subordinata, il bando stesso, articolando censure per violazione di legge ed eccesso di potere, per asserita violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e per mancata attivazione del soccorso istruttorio. Proposto ricorso per motivi aggiunti avverso il verbale di gara e una nota istruttoria dell’ente, la domanda cautelare veniva respinta. La causa giungeva infine alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio vaglia anzitutto l’eccezione di rito della parte resistente, che deduceva la nullità della procura alle liti per carenza del potere rappresentativo in capo al firmatario, qualificatosi vicepresidente mentre al tempo della proposizione del ricorso rivestiva la carica di presidente. L’eccezione è infondata: dalla visura più risalente, anteriore al conferimento del mandato, emerge la titolarità della legale rappresentanza al momento dell’instaurazione del rapporto processuale.

La Corte afferma poi il principio della irrilevanza della sopravvenuta sostituzione dell’organo dotato di rappresentanza: la procura generale alle liti è atto dell’ente e non dell’organo, e continua a operare fino a revoca del nuovo rappresentante legale. L’originaria procura contemplava espressamente la facoltà di deposito di motivi aggiunti, con conseguente infondatezza dell’eccezione.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina della qualifica di imprenditore agricolo professionale. L’art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004 definisce IAP chi dedichi almeno il cinquanta per cento del tempo di lavoro e del reddito alle attività agricole e prevede che le società cooperative siano considerate IAP quando lo statuto contempli l’esercizio esclusivo delle attività agricole e almeno un amministratore, socio della cooperativa, possieda la qualifica. Le regioni accertano ad ogni effetto i requisiti, con mutuo riconoscimento degli accertamenti sul territorio nazionale.

La Corte qualifica il provvedimento di riconoscimento come atto di natura costitutiva: solo dal momento in cui l’accertamento è compiuto la qualifica può ritenersi acquisita. Nel caso concreto nessun provvedimento proveniente da autorità competente è stato versato in atti; la visura del CAA è irrilevante perché l’ente è sfornito di tale competenza, mentre i riscontri ottenuti dall’ente resistente attestano il mancato rilascio della qualifica alla cooperativa e ai soci amministratori, risultati meri coltivatori diretti.

Quanto alle censure sulla tassatività delle cause di esclusione e sul soccorso istruttorio, la Corte le ritiene infondate. Il requisito di IAP è requisito soggettivo di partecipazione, la cui previsione rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante; la sua mancanza integra un atto dovuto di esclusione. Il soccorso istruttorio non può supplire alla mancata allegazione di un requisito già richiesto, poiché ciò violerebbe la par condicio competitorum. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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