Il calcolo della soglia di sbarramento va rapportato ai voti del candidato Presidente (TAR Puglia n. 614 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia elettorale, il calcolo per la verifica del superamento della soglia di sbarramento del 4% da parte di ciascun gruppo di liste collegato in coalizione deve essere effettuato rapportando la cifra elettorale della lista al totale dei voti validi conseguiti dal candidato Presidente, e non già al totale dei voti espressi per le sole liste. Le norme che regolano i procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici e non si prestano a interpretazioni che superino la lettera della legge, non potendo il giudice introdurre criteri di calcolo diversi da quelli valutati dal legislatore. La soglia di sbarramento, anche quando l’esito applicativo ne comporta un innalzamento, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale se non eccede il limite del 5%, e l’uguaglianza di voto non si estende al peso concreto che il voto assume in base al sistema elettorale applicato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava gli atti e la proclamazione degli eletti al Consiglio regionale della Puglia, svoltisi il 23 e 24 novembre 2025, contestando l’esclusione del gruppo di liste “Avanti Popolari con Decaro candidato Presidente” dall’assegnazione dei seggi per il mancato superamento della soglia di sbarramento del 4%. Secondo il calcolo dell’Ufficio Centrale Regionale, la lista aveva riportato il 3,78% dei voti validi, mentre secondo il ricorrente la percentuale corretta sarebbe stata del 4,09%, assumendo che la base di calcolo dovesse essere costituita dalla somma dei voti validi conseguiti dalle liste e non dal totale dei voti espressi per i candidati Presidente. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, illegittimità costituzionale e violazione degli artt. 3 e 48 Cost.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, richiamando il principio sancito dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 1997, secondo cui le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici e non si piegano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto. Il Collegio ha quindi esaminato l’art. 15, comma 4, punto 9, della legge n. 108/1968, come modificato dalla legge regionale pugliese, rilevando come la norma faccia espresso riferimento al “totale dei voti validi conseguiti nella regione” di cui al punto 2, ossia alla somma delle cifre elettorali conseguite da ciascun candidato Presidente in tutte le circoscrizioni.
Sul punto, il giudice ha valorizzato i precedenti giurisprudenziali specifici: il TAR Puglia, sez. III, n. 148 del 2021, confermato dal Consiglio di Stato, sez. II, n. 5838 del 2021, che hanno chiarito come il totale dei voti validi riportati da ogni lista, pur se collegata in coalizione, vada rapportato al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato Presidente. La sentenza ha escluso che possano trovare accoglimento letture alternative fondate sulla pretesa disomogeneità delle grandezze da confrontare, evidenziando che il testo normativo richiama univocamente i voti espressi per il candidato Presidente e non contiene alcun fattore correttivo o perequativo.
Quanto alla doglianza di illegittimità costituzionale, il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 del 2014) secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Il Collegio ha rilevato che l’effetto applicativo della disciplina regionale comporta un innalzamento della soglia di sbarramento che, per la sua entità, rientra nel range di discrezionalità del legislatore, considerato che solo una soglia oltre il 5% risulterebbe irragionevole. Nel caso di specie, lo scostamento derivante dal diverso computo si aggira intorno all’1%, restando comunque al di sotto del limite del 5% per lista.
La sentenza ha inoltre escluso la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., ribadendo che l’uguaglianza di voto è garantita nel momento in cui il voto viene espresso e non si estende al suo peso concreto, che dipende dal sistema elettorale applicato. Il meccanismo introdotto dal legislatore regionale, che subordina l’accesso al riparto dei seggi a una verifica “rinforzata” della rappresentatività sia rispetto alle altre liste sia rispetto all’intera coalizione, è stato ritenuto coerente con l’obiettivo di agevolare la formazione di stabili maggioranze e assicurare la rappresentanza delle minoranze, secondo il principio del simul stabunt, simul cadent. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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