Obbligo vaccinale e sospensione del pubblico dipendente non vaccinato (TAR Lazio n. 1113 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente che non ottemperi all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 costituisce effetto immediato e diretto dell’accertamento dell’inadempimento, derivante ex lege e non da valutazione discrezionale dell’Amministrazione. L’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, come introdotto dal d.l. n. 172/2021, àncora l’obbligo al dato astratto dell’appartenenza alla categoria, non al concreto svolgimento del servizio, con finalità antielusiva. L’obbligo vaccinale integra il contratto di lavoro a tutela della salute e della sicurezza; il venir meno del sinallagma funzionale giustifica la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni emolumento, senza violazione degli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e 38 Cost. Non sussiste disparità di trattamento rispetto alla sospensione per procedimento penale o disciplinare, né contraddizione tra il termine del 15 giugno 2022 e la cessazione dello stato di emergenza.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti in parte alle Forze Armate, in parte ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza e al Ministero dell’Interno, hanno impugnato le circolari con cui le Amministrazioni di provenienza hanno attuato la disciplina sull’obbligo vaccinale, nonché i provvedimenti applicativi che ne avevano disposto la sospensione dal servizio e la mancata corresponsione della retribuzione.

Il ricorso era interamente affidato alla dedotta incostituzionalità della normativa introduttiva dell’obbligo, per contrasto con gli artt. 1, 3, 4, 35, 36 e 38 Cost., oltre che con il CCNL di Comparto e per asserita contraddittorietà dei termini normativi. Respinta la tutela cautelare e disposta la sospensione impropria in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, i ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell’udienza. Le Amministrazioni hanno eccepito l’incompetenza territoriale e l’inammissibilità per difetto di simmetria delle posizioni.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha disatteso l’eccezione di incompetenza per territorio. Le circolari impugnate, qualificabili come atti generali recanti disciplina attuativa della normativa primaria, attraggono la competenza del TAR Lazio in forza del combinato disposto dei commi 3 e 4-bis dell’art. 13 cod. proc. amm., non cedendo il foro del Lazio di fronte alla regola della sede di servizio del pubblico dipendente.

Nel merito, il Tribunale ha richiamato il quadro normativo di riferimento: l’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 stabilisce che la vaccinazione è requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e che l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione, con conservazione del rapporto di lavoro. Da qui la natura vincolata dell’atto e l’insussistenza di margini valutativi in capo all’Amministrazione.

Il Collegio si è uniformato alla giurisprudenza costituzionale consolidata (Corte cost. nn. 14 e 15/2023, n. 188/2024, n. 199/2025) e a quella della stessa Sezione, ribadendo che l’imposizione del trattamento sanitario trova fondamento nel principio di solidarietà ex art. 2 Cost. e in un bilanciamento non irragionevole con la libertà di cura individuale. L’obbligo, pur introdotto per il personale sanitario, si estende alle categorie di volta in volta assoggettate, considerati i compiti loro affidati in materia di difesa e sicurezza pubblica.

Quanto alla pretesa disparità rispetto ai sospesi per motivi penali o disciplinari, la Corte ha escluso la comparabilità: in quei casi il riconoscimento dell’assegno alimentare risponde all’esigenza di sostegno in attesa dell’accertamento, mentre chi non si vaccina si sottrae per libera scelta alle condizioni di sicurezza della prestazione. Il venir meno del sinallagma giustifica la privazione della retribuzione.

Il Collegio ha inoltre respinto la censura contrattuale, rilevando l’inapplicabilità dei contratti del Comparto Ministeri alle categorie in esame, soggette al d.lgs. n. 195/1995, e la portata imperativa della disciplina sull’obbligo, che prevale su ogni diversa previsione collettiva. Infine, ha escluso contraddizioni tra il termine del 15 giugno 2022 e la cessazione dello stato di emergenza. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese e rigetto della domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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