Legami parentali e cointeressenze giustificano l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 425 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I legami parentali assumono rilievo ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa quando sussistono cointeressenze economiche tra i soggetti ovvero quando l’impresa presenta una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, o emerga la possibilità di un’influenza mafiosa per il contatto con il congiunto. Non sussiste alcun obbligo in capo al Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva c.d. pura, trattandosi di scelta rimessa alla valutazione dell’autorità amministrativa. Il giudice amministrativo, a fronte di tale valutazione tecnica, non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge al Prefetto, ma deve limitare il proprio sindacato alla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo.

Il Fatto

La ricorrente, legale rappresentante di una società cooperativa, impugna l’informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura e il provvedimento con cui l’ANAC dispone l’inserimento della relativa annotazione nel Casellario, oltre agli atti presupposti e consequenziali.

La società opera nel contesto di un nucleo familiare già attinto da altri provvedimenti interdittivi. La ricorrente è moglie di un soggetto ritenuto elemento di spicco di una consorteria mafiosa e madre dell’amministratore della cooperativa. Il ricorso, articolato su due motivi, contesta la valutazione dei presupposti dell’interdittiva e l’omessa adozione di una misura preventiva meno invasiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i legami parentali rilevano in presenza di cointeressenze economiche, il TAR rileva che la ricorrente è titolare di tre imprese, due delle quali già destinatarie di distinte interdittive, e che la sede della cooperativa coincide con quella di altre due società riferibili a soggetti controinteressati.

Assume rilievo decisive il quadro investigativo: nell’ambito della cooperativa il marito della ricorrente figura quale unico dipendente e il figlio come amministratore. Le risultanze compendiate nell’ordinanza di custodia cautelare, che annovera tra i destinatari il coniuge, restituiscono dati informativi rilevanti ai fini della prevenzione antimafia, sia per i reati contestati (associazione mafiosa e delitti-fine in ambito economico) sia per le cointeressenze tra l’indagato e la ricorrente.

Il Collegio intende così dare continuità all’orientamento che valorizza la regia familiare anche di fatto, ove l’impresa presenti una conduzione collettiva. La compenetrazione tra struttura societaria e nucleo familiare giustifica la prognosi di condizionamento, non essendo necessario che l’influenza mafiosa si sia già tradotta in atti concreti di condizionamento.

Sul secondo motivo, il TAR richiama la propria recente pronuncia in tema di prevenzione collaborativa, qualificata come tipica misura alternativa all’interdittiva pura, con funzione di diversificare lo spettro delle misure adottabili in rapporto all’intensità del pericolo di condizionamento. Tale meccanismo risponde all’interesse dell’impresa a mantenere la propria integrità aziendale e all’interesse pubblico all’applicazione selettiva della misura più grave.

Da qui la duplice conseguenza: non esiste obbligo del Prefetto di disporre la misura collaborativa e il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione tecnica dell’autorità prefettizia, dovendo limitarsi a verificare la logicità delle affermazioni sulla non occasionalità del fenomeno agevolativo. Nel caso concreto l’amministrazione si è espressamente interrogata sulla praticabilità di una misura meno invasiva, escludendola con considerazioni coerenti con i dati informativi esposti. Il ricorso è pertanto infondato e le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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