Payback dispositivi medici: quote regionali al giudice ordinario (TAR Lazio n. 1440 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, per il quadriennio 2015-2018, non contrasta con gli artt. 23, 41 e 117 Cost., trattandosi di prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria, ragionevole e proporzionata. La fissazione del tetto di spesa e la conseguente ripartizione a carico delle aziende fornitrici rispondono a una logica di corresponsabilizzazione degli operatori di mercato. Gli atti regionali di riparto delle quote, in quanto interamente vincolati e privi di margine discrezionale, non esprimono potere autoritativo e le relative controversie spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale impugnava davanti al TAR Lazio i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e adottate le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, oltre agli atti presupposti.

Con quattro motivi aggiunti gravava poi i decreti delle Regioni Marche e Veneto che, in attuazione della normativa statale, avevano individuato le aziende soggette al ripiano e i relativi importi. Il giudizio è stato sospeso per remissione alla Consulta, che si è pronunciata con la sentenza n. 140/2024; riassunta la causa, il TAR ha trattenuto la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto richiamato per relationem la pronuncia della Consulta, applicando il principio di sinteticità ex art. 3 cod. proc. amm. La Corte costituzionale aveva ritenuto la disciplina ragionevole e proporzionata nell’ambito del bilanciamento operato dal legislatore, escludendo la violazione degli artt. 23, 41 e 117 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU.

Il TAR ha poi respinto le censure relative alla pretesa natura tributaria del prelievo, qualificandolo come contributo di solidarietà appartenente al genus delle prestazioni patrimoniali imposte. La parametrazione al fatturato esprime un’esigenza di proporzionalità rispetto alla partecipazione al sistema, secondo un congegno già ritenuto legittimo dalla Consulta per il payback farmaceutico. Da ciò la manifesta infondatezza delle questioni riferite all’art. 53 Cost. e allo Statuto del contribuente.

Manifestamente infondate anche le censure sugli artt. 71, 72 e 77 Cost., per la comune natura finanziaria delle disposizioni e l’omogeneità delle stesse rispetto all’impianto del d.l. n. 78/2015. Il Collegio ha escluso ogni contrasto con la normativa eurounitaria sugli appalti, rilevando che il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, senza alterare l’esito delle gare.

Rigettate anche le censure sul calcolo al lordo dell’IVA e sull’asserito scorporo dei costi dei servizi accessori: la nozione di fatturato afferisce al solo prezzo del dispositivo, e il lamentato inserimento dei servizi è imputabile a un’errata contabilizzazione aziendale. Quanto all’affidamento, le imprese erano consapevoli fin dal 2015 del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti regionali sono interamente vincolati, di natura meramente ricognitiva e riepilogativa: la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Compensate le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *