Sanzione pecuniaria ex art. 31 comma 4-bis D.P.R. 380/2001 e vincoli preesistenti: confermata la misura massima (TAR Puglia n. 223 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Laddove l’opera abusiva sia realizzata su area gravata da vincoli, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 deve essere applicata nella misura massima, senza che assuma rilievo, in senso attenuante, la successiva esecuzione spontanea e parziale dell’ordinanza di demolizione, ove questa risulti tardiva e non preceduta dalla tempestiva segnalazione all’Amministrazione delle difficoltà esecutive.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Manfredonia aveva disposto la demolizione d’ufficio di un’opera di circa 1.000 mq, irrogando contestualmente la sanzione pecuniaria nella misura massima di 20.000,00 euro ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, in ragione della sussistenza di vincoli sull’area. La ricorrente chiedeva la sospensione cautelare degli atti, lamentando, in particolare, il difetto di proporzionalità, istruttoria e motivazione nella determinazione della sanzione, nonché eccependo la parziale esecuzione spontanea dell’ordine demolitorio. In via subordinata, domandava la rideterminazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto le censure proposte non favorevolmente apprezzabili, respingendo l’istanza di sospensione. Il Collegio ha evidenziato che l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima non appare frutto di un difetto istruttorio, ma deriva direttamente dal disposto del comma 4-bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, norma speciale che, in combinato disposto con il comma 2 dell’art. 27 del medesimo decreto, impone la sanzione massima per le opere abusive realizzate in assenza o in difformità dal titolo su aree vincolate.

Il Tribunale ha accertato che i vincoli che hanno giustificato la misura massima della sanzione — ossia il vincolo archeologico e gli usi civici — erano stati espressamente e puntualmente indicati nella precedente ordinanza di demolizione del 26 agosto 2025. Tale specificità di indicazione rende legittima la scelta dell’Amministrazione, non ravvisandosi alcun margine per una valutazione proporzionale diversa da quella normativamente imposta.

Quanto alla dedotta esecuzione spontanea parziale dell’ordinanza di demolizione, il Collegio ne ha escluso ogni rilevanza attenuante, in quanto l’attività demolitoria successivamente posta in essere è risultata tardiva. Inoltre, non è stata fornita prova che le difficoltà di esecuzione fossero state tempestivamente rappresentate all’Amministrazione, circostanza che avrebbe potuto eventualmente giustificare un diverso atteggiarsi del procedimento sanzionatorio. Per questi motivi, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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