Chiusura del giudizio di ottemperanza senza nomina del commissario ad acta per intervenuta esecuzione (TAR Puglia n. 570 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza costituisce rimedio strumentale all’attuazione coattiva del giudicato, non dovendosi provvedere allorché l’amministrazione abbia comunque dato esecuzione alla sentenza nel corso del giudizio. L’intervenuta esecuzione determina il venir meno della necessità della nomina e la conseguente declaratoria di chiusura del giudizio di ottemperanza, senza luogo a provvedere sull’istanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, volta al riconoscimento di benefici retributivi. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia aveva emesso una sentenza di ottemperanza, disponendo le relative misure per l’esecuzione del giudicato.

Successivamente, la ricorrente aveva depositato una nuova istanza per ottenere la nomina di un commissario ad acta, al fine di dare attuazione alla menzionata sentenza di ottemperanza, ritenendo che l’amministrazione non avesse ancora adempiuto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che, con nota depositata successivamente all’istanza, il difensore della ricorrente aveva dichiarato che, medio tempore, era intervenuta l’esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione.

Il Collegio ha quindi ritenuto che, essendo venuta meno la situazione di inadempimento che aveva giustificato l’istanza, non vi fosse più luogo a provvedere sulla richiesta di nomina del commissario ad acta. La dichiarazione della stessa parte ricorrente circa l’avvenuta esecuzione ha comportato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza e chiuso il giudizio di ottemperanza, non sussistendo più i presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi del giudice dell’ottemperanza. La pronuncia si fonda sulla natura strumentale del rimedio del commissario ad acta, che presuppone la persistenza dell’inadempimento dell’amministrazione e che non può essere nominato quando l’obbligo di conformarsi al giudicato è stato già assolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *