Improcedibile il ricorso sul permesso di soggiorno per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 821 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve possedere i caratteri della concretezza e dell’attualità e consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata conseguibile con la pronuncia richiesta. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione rende il ricorso improcedibile. A tal fine non è sufficiente la mera istanza di passaggio in decisione sugli scritti, priva di motivazione sull’attuale utilità della pronuncia. Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti e da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare e di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020. Il diniego si fondava sull’accertata destinazione del ricorrente a un decreto di espulsione emesso dalla Svizzera, circostanza che ne dimostrava l’allontanamento dal territorio nazionale dopo l’8 marzo 2020.

La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata. Dopo la fase cautelare la parte non ha depositato atti né documenti. La causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto per verificare la persistenza dell’interesse e, all’udienza, è comparsa la sola Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la causa, risalente nel tempo, è stata chiamata nel ruolo aggiunto finalizzato allo smaltimento dell’arretrato e alla verifica dell’interesse processuale concreto e attuale. In tale contesto, per il principio di leale collaborazione tra parti e giudice sancito dall’art. 2 c.p.a., sarebbe stato onere della parte rappresentare le ragioni oggettive idonee a dimostrare la persistenza di un’utilità attuale a una pronuncia di merito.

Depongono per la sopravvenuta carenza di interesse l’assenza di depositi successivi alla fase cautelare, la natura temporanea del titolo richiesto, il giudicato cautelare sfavorevole formatosi sull’ordinanza di rigetto e l’assenza di domanda risarcitoria o di riserva di proporla.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’interesse a ricorrere deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata, non essendo sufficiente il generico riferimento al rispetto di norme. Nel caso concreto l’interesse pretensivo al titolo di soggiorno non potrebbe trovare soddisfacimento diretto e immediato per effetto dell’annullamento, essendo necessario un nuovo esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione su dati attuali, non potendosi ipotizzare un’attribuzione ora per allora del bene della vita.

La mera istanza di passaggio in decisione sugli scritti, depositata senza motivazione, non soddisfa tale esigenza. La parte non ha dato conto dell’attuale condizione dello straniero, della sua presenza sul territorio o di altri titoli di soggiorno. In applicazione degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a., il giudice desume argomenti di prova dal comportamento processuale. Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e, nel merito, infondato, essendo correttamente desunto dalla banca dati Schengen il presupposto dell’avvenuto allontanamento. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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