Occupante senza titolo e regolarizzazione: non basta la coabitazione (TAR Puglia n. 224 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di regolarizzazione dei rapporti locativi di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 20, comma 3, lett. a), legge reg. Puglia n. 10/2014, la domanda di sanatoria postula che alla data fissata dalla norma (7 aprile 2011) l’alloggio risulti occupato senza titolo dal richiedente. Tale qualifica non è ravvisabile in capo al soggetto che, a quella data, coabitava con i legittimi assegnatari dell’alloggio, ancorché successivamente deceduti. Il mero coabitante non autorizzato non è infatti equiparabile all’occupante sine titulo, difettando in capo al primo un’autonoma relazione materiale con l’immobile che ne giustifichi la regolarizzazione. La valutazione dell’insussistenza del requisito temporale richiesto dalla legge regionale resiste alla delibazione sommaria propria della fase cautelare.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Dirigente dell’Ufficio Area 10 Servizio Politiche Abitative del Comune di Foggia aveva rigettato la sua istanza di regolarizzazione del rapporto locativo. Il diniego, emesso in data 12 gennaio 2026, era motivato con la carenza dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 3, lett. a), legge reg. Puglia n. 10/2014. Avverso tale atto, oltre che nei confronti degli atti connessi, la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che le censure dedotte non fossero favorevolmente apprezzabili, concentrando la propria verifica sulla sussistenza del requisito temporale previsto dalla legge regionale. L’accertamento compiuto ha rivelato che alla data del 7 aprile 2011, termine fissato dalla norma, l’alloggio risultava regolarmente abitato dai legittimi assegnatari, successivamente deceduti. La ricorrente, pertanto, versava in una situazione di coabitazione e non già di occupazione senza titolo, non potendo le due posizioni ritenersi equivalenti ai fini della regolarizzazione.

Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che la ricorrente risultava indicata quale appartenente al nucleo familiare di altro soggetto in una autocertificazione del 19 dicembre 2017, prodotta a corredo di una distinta istanza di regolarizzazione riferita a un differente alloggio. Tale elemento, pur non decisivo, è stato ritenuto dal Tribunale sintomatico dell’assenza di un’autonoma qualificazione in capo alla deducente. Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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