Reati tributari: la confisca del profitto è obbligatoria anche senza il calcolo dei costi, se l’imposta evasa è determinata (Cass. pen. 6133/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 6133 del 2026 (R.G.N. 33813/2025; udienza pubblica del 13 gennaio 2026) — Presidente Vito Di Nicola, Relatore Giovanni Liberati.
La confisca del profitto dei reati tributari è obbligatoria ai sensi dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e ha carattere cogente, senza margini di discrezionalità. L’obbligatorietà implica il correlato obbligo del giudice di accertare l’ammontare dell’imposta evasa e del profitto — anche per verificare il superamento delle soglie di punibilità — sulla base degli elementi disponibili, compiendo i necessari accertamenti quando siano insufficienti. Una volta determinata l’imposta evasa, la mancanza di elementi sui costi d’impresa è irrilevante e non giustifica l’omessa confisca del relativo profitto.
Il fatto
Il Tribunale di Brescia aveva condannato un imputato a due anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, disponendo la confisca del profitto limitatamente all’IVA evasa (313.098,62 euro) ed escludendola invece per l’IRPEF, per la mancanza di un calcolo preciso dei costi sostenuti e la conseguente impossibilità — a suo dire — di determinare il profitto confiscabile. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ricorreva per cassazione, rilevando che la stessa sentenza aveva indicato l’IRPEF evasa (521.063,35 euro per il 2016 e 126.199,44 euro per il 2017) e affermato la responsabilità dell’imputato anche per l’omessa dichiarazione e il mancato versamento di tali imposte, con motivazione perciò contraddittoria e manifestamente illogica.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. La confisca del profitto dei reati tributari, ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, è sempre ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.): assume carattere cogente e deve necessariamente essere disposta, senza discrezionalità. Da ciò discende l’obbligo del giudice di accertare l’imposta evasa e il profitto del reato per il quale è stata affermata la responsabilità, con gli accertamenti necessari quando gli elementi siano insufficienti. Nel caso di specie, il Tribunale aveva già determinato l’ammontare dell’IRPEF evasa e ritenuto la responsabilità dell’imputato anche per le condotte a essa relative: la successiva omissione della confisca, giustificata con la mancanza di elementi sui costi d’impresa, è perciò illegittima, essendo tali elementi irrilevanti a fronte dell’avvenuta determinazione dell’imposta evasa. La Corte precisa inoltre che l’accoglimento del ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di condanna di primo grado, limitato all’omessa statuizione sulla confisca obbligatoria, comporta l’annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione — e non alla Corte d’appello — operando per il pubblico ministero i limiti generali di appellabilità dell’art. 593, comma 1, c.p.p.
La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’applicabilità della confisca in relazione all’IRPEF evasa, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce un vincolo preciso per il giudice penale in materia tributaria: accertata la responsabilità e determinata l’imposta evasa, la confisca del profitto ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 è obbligatoria e non può essere elusa invocando la mancata quantificazione dei costi d’impresa, dato che il profitto confiscabile si commisura all’imposta evasa già determinata. Sul piano processuale, la decisione conferma che, quando è il pubblico ministero a impugnare per la sola omessa confisca obbligatoria una sentenza di condanna non altrimenti appellabile, il rimedio è il ricorso per cassazione con annullamento e rinvio al medesimo giudice che ha deciso, non alla Corte d’appello.
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