Maltrattamenti in famiglia: la Cassazione ribadisce i criteri di valutazione della testimonianza della vittima di violenza domestica

Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 40216/2025, ud. 25 settembre 2025, dep. 15 dicembre 2025, R.G. 19095/2025 — Pres. De Amicis, Rel. Di Nicola Travaglini.

I fatti

Il Tribunale di Salerno aveva condannato l’imputato per maltrattamenti in famiglia aggravati (commessi in presenza di figli minori) e lesioni aggravate ai danni della moglie, unificati dal vincolo della continuazione. La Corte d’appello di Salerno, ribaltando integralmente il giudizio di primo grado, lo aveva assolto per insussistenza del fatto, ritenendo inattendibile la testimonianza della persona offesa sulla base di una serie di presunte “inverosimiglianze”: i tempi della denuncia, la scelta della coppia di avere figli, la partecipazione della donna a una festa dopo un episodio di aggressione, la genericità del referto medico. La Corte territoriale aveva inoltre valorizzato, in chiave di sospetto, l’interesse economico della donna quale parte civile e la concomitanza della denuncia con la separazione.

Il ricorso

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza assolutoria, riformando una condanna fondata sullo stesso compendio probatorio, avrebbe dovuto essere sorretta da una motivazione “rafforzata”, capace di confutare puntualmente le ragioni del primo giudice — requisito che, secondo l’accusa, mancava, a fronte di un travisamento della prova testimoniale.

La decisione

La Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio. Richiama il principio delle Sezioni Unite Troise sulla motivazione rafforzata necessaria quando il giudice d’appello ribalta una condanna sulla base del medesimo compendio probatorio, e ribadisce — richiamando le Sezioni Unite Bell’Arte — che la testimonianza della persona offesa non necessità di riscontri esterni ed è assistita da una presunzione di attendibilità ai sensi dell’art. 198 c.p.p. La Corte analizza puntualmente ciascuna delle sei “inverosimiglianze” individuate dalla Corte d’appello, dimostrandole fondate su stereotipi di genere, mere congetture e omissioni nella valutazione della prova. Richiama inoltre la sentenza della Corte EDU Scuderoni c. Italia del 23 settembre 2025, in tema di vittimizzazione secondaria e stereotipi giudiziari nella valutazione della credibilità delle vittime di violenza domestica, escludendo che la costituzione di parte civile o la tempistica della denuncia rispetto alla separazione possano di per sé inficiare la credibilità della persona offesa.

Nella valutazione della credibilità della persona offesa in casi di violenza domestica, il giudice deve considerare il carattere abituale e ciclico del reato ed evitare stereotipi di genere: la scelta della vittima di costituirsi parte civile o di denunciare in concomitanza con la separazione non ne inficia, di per sé, la credibilità.

L’esito

La sentenza d’appello è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Salerno, che dovrà rivalutare l’attendibilità della persona offesa senza gli stereotipi censurati dalla Cassazione.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia offre una guida operativa dettagliata su come non valutare — e su come valutare correttamente — la testimonianza della vittima nei procedimenti per violenza domestica, richiamando anche la più recente giurisprudenza della Corte EDU sull’Italia in materia di vittimizzazione secondaria. È un precedente utile sia per l’accusa sia per la difesa, per misurare la tenuta delle motivazioni assolutorie fondate su una rilettura soggettiva della credibilità della vittima.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *