Motivazione apparente: nulla la sentenza tributaria d’appello che aderisce acriticamente al primo grado (Cass. trib. 3586/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3586 del 17 febbraio 2026 (R.G.N. 26042/2020) — Presidente Marcello Maria Fracanzani, Relatore Cesare Taraschi.

Il principio di diritto

è nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.

Il fatto

A seguito di verifica fiscale per gli anni 2010 e 2011 su una società di commercio all’ingrosso di orologi, l’Agenzia delle entrate rilevava la generale inattendibilità della contabilità (ricarico esiguo, irregolarità descrittive nelle fatture, anomalie negli acquisti e nell’approvvigionamento) e procedeva a una ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso; la CTR del Veneto rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia l’appello incidentale della contribuente. Quest’ultima ricorreva per cassazione denunciando, con il primo motivo, la motivazione apparente sul rigetto del proprio appello incidentale.

La motivazione

Il primo motivo è fondato. Per consolidata giurisprudenza la motivazione è solo apparente — e la sentenza nulla per error in procedendo — quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice (Cass. n. 1986/2025; Sez. U. n. 22232/2016). Nel caso, a fronte dei cinque motivi dell’appello incidentale, la CTR si è limitata ad affermare che “niente di determinante” veniva aggiunto rispetto al primo grado, richiamandone genericamente la sentenza. È nulla, invece, la sentenza d’appello motivata per relationem attraverso una generica condivisione del primo giudizio senza esame critico dei motivi di gravame (Cass. n. 27112/2018; n. 28139/2018): la motivazione per relationem è ammessa solo se il giudice dà conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi, così che dalla lettura di entrambe le sentenze emerga un percorso argomentativo coerente.

Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Nel processo tributario — ma il principio è generale — la sentenza d’appello che si limita ad aderire acriticamente al primo grado, senza vagliare i singoli motivi di gravame, è nulla per motivazione apparente. Per il contribuente è un motivo di ricorso autonomo ed efficace quando la Corte di giustizia tributaria “liquida” l’appello con formule di stile. La motivazione per relationem resta legittima, ma solo se esplicita, anche in sintesi, perché i singoli motivi vengono respinti o perché le questioni coincidono con quelle già esaminate in primo grado.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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