Gara PNRR per eco-compattatori: non conformità e equivalenza rinviano al merito, respinta la cautela (TAR Puglia n. 130 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di gare pubbliche finanziate con fondi PNRR, l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. è soggetta al regime derogatorio di cui all’art. 48, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che richiama l’art. 125 cod. proc. amm.. In sede di delibazione cautelare, il giudice deve valutare le probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi lesi e il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’investimento, operando una rigida comparazione con l’esigenza della stazione appaltante alla celere prosecuzione della procedura. Le censure relative alla non conformità dell’offerta alle caratteristiche minime della lex specialis e all’inapplicabilità del principio di equivalenza, richiedendo un approfondimento proprio del merito, non integrano i presupposti per la concessione della misura cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione a favore della controinteressata del Lotto n. 2 (CIG B90D48CA72) di una gara indetta da una società a partecipazione pubblica per la fornitura di n. 20 eco-compattatori per la raccolta differenziata, interamente finanziata con fondi PNRR. Ha dedotto la non conformità dell’eco-compattatore offerto dall’aggiudicataria alle caratteristiche minime prestazionali richieste dall’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché l’inapplicabilità alla gara in oggetto del principio di equivalenza delle soluzioni alternative proposte.

La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del verbale di aggiudicazione e degli atti della procedura, unitamente al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente osservato che la controversia, riguardando un affidamento finanziato interamente con risorse PNRR, è assoggettata al regime derogatorio speciale di cui all’art. 48, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che richiama l’art. 125 cod. proc. amm.. In sede di delibazione cautelare, il giudice deve quindi tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi che possono essere lesi e del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, operando una rigida comparazione con l’esigenza della stazione appaltante alla celere prosecuzione delle procedure.

Nel merito della fumus boni iuris, il collegio ha ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente — in particolare la dedotta non conformità dell’eco-compattatore offerto dall’aggiudicataria alle caratteristiche minime prestazionali e la lamentata inapplicabilità del principio di equivalenza — richiedano un approfondimento proprio della trattazione nel merito della controversia.

Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che la consegna del servizio è stata regolarmente formalizzata con il verbale del 16 febbraio 2026, redatto ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023, con la conseguenza che l’esecuzione dell’appalto è già materialmente in corso. Ha pertanto ritenuto prevalente, allo stato, l’interesse pubblico alla pronta esecuzione del servizio finalizzato al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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