Riconversione presidi riabilitativi accreditati, respinta la sospensiva per assenza di periculum (TAR Puglia n. 127 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibazione propria della fase cautelare non consente di accogliere l’istanza di sospensione quando le censure dedotte, pur articolate, richiedano un più approfondito vaglio nella sede di merito, tanto più in presenza di altri ricorsi pendenti avverso i medesimi atti, che impongono un esame congiunto per ragioni di connessione oggettiva. Il periculum in mora deve essere concretamente attuale e irreparabile; ove le esigenze cautelari prospettate possano trovare adeguato ristoro nella sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito, l’istanza cautelare va respinta.

Il Fatto

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio ETS, erogatore accreditato, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia la delibera di Giunta regionale n. 1933 del 9 dicembre 2025, pubblicata sul BURP n. 104 del 29 dicembre 2025, con cui sono state approvate le pre-intese con gli erogatori accreditati relative al piano di riconversione dei posti e delle prestazioni erogati dai presidi di riabilitazione, nonché la successiva circolare dirigenziale del Dipartimento promozione della salute e del benessere animale prot. n. 84970 del 17 febbraio 2026. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati e di ogni atto presupposto e connesso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 sull’istanza cautelare, ha preliminarmente escluso che le censure formulate possano essere delibate in tale sede. Ad un sommario esame, tipico della fase incidentale, le plurime e articolate doglianze richiedono un più approfondito vaglio nell’appropriata sede di merito. Tale conclusione è rafforzata dalla circostanza che pendono altri ricorsi avverso i medesimi atti oggetto del presente giudizio, il che rende evidente l’esigenza, per ragioni di connessione oggettiva, di garantire un esame congiunto di tutti i gravami.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che non risultino integrati, in termini di attualità e concretezza, i caratteri della gravità e dell’irreparabilità del pregiudizio paventato dalla ricorrente. Ha inoltre considerato che le esigenze cautelari prospettate possono trovare adeguato ristoro mediante la fissazione, in tempi brevi, dell’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito.

Alla luce di tali argomentazioni, l’istanza cautelare è stata respinta. Il Tribunale ha fissato per la trattazione di merito la seconda udienza pubblica di gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase incidentale. L’ordinanza, depositata presso la Segreteria del Tribunale, sarà eseguita dall’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *