Ripiano dispositivi medici improcedibile dopo pagamento 25 per cento (TAR Lazio n. 3427 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione dei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il versamento della quota ridotta del 25 per cento prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 non consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere se la Regione non ha comunicato al Tribunale il provvedimento di accertamento del pagamento. La declaratoria di cessazione presuppone infatti l’integrale versamento dell’importo e la conseguente estinzione dell’obbligazione gravante sull’azienda fornitrice. La dichiarazione della parte ricorrente di aver provveduto al pagamento determina, in ogni caso, la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui è stata certificata la superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sono stati contestati anche il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e le determinazioni con cui la Regione Sardegna ha approvato gli elenchi delle aziende tenute al ripiano e i relativi importi.

In pendenza del giudizio è intervenuto l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha previsto l’assolvimento degli obblighi per gli anni 2015-2018 con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Con memoria del 2 dicembre 2025 la società ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento di tale quota.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il meccanismo della norma sopravvenuta. L’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 stabilisce che il versamento della quota ridotta del 25 per cento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, estingue integralmente l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa agli importi degli anni 2015-2018. La medesima disposizione prevede che le Regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati e comunicati senza indugio alla segreteria del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Da questa scansione procedimentale il Collegio deduce un preciso onere di comunicazione a carico dell’amministrazione regionale. Rileva il Tribunale che, ai sensi della norma citata, la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, al Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo dovuto. Tale comunicazione non è intervenuta nel giudizio.

In assenza di tale presupposto, la richiesta declaratoria non può essere accolta. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso, integrato con motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la società ricorrente dichiarato l’avvenuto pagamento senza che la Regione interessata ne abbia dato conferma. Dalla medesima dichiarazione di pagamento il Collegio desume, in ogni caso, il venir meno dell’interesse ad una decisione di merito.

Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia, con contributi unificati posti a carico di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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