Domanda cautelare di cambio alloggio E.R.P.: difetto di prova sull’assegnazione quale presupposto del fumus (TAR Puglia n. 65 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cambio di alloggio di edilizia residenziale pubblica, è onere del richiedente dimostrare che l’assegnazione dell’alloggio sia avvenuta in base alla normativa di settore. In assenza di tale prova, non è configurabile il fumus necessario per ottenere la sospensione cautelare del diniego opposto all’istanza di modifica dell’alloggio. L’amministrazione non è tenuta a provare la natura dell’assegnazione, spettando al privato l’allegazione dei presupposti di fatto della propria pretesa.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, impugnava dinanzi al TAR Puglia il diniego opposto dal Comune di Bari alla propria istanza di cambio di alloggio, ai sensi della L.R. n. 10/2024 e s.m.i. Il Comune resistente contestava la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura, sostenendo che l’assegnazione dell’alloggio fosse avvenuta in via “extra ordinem” per fronteggiare l’emergenza abitativa e non quale ordinaria assegnazione ERP. Il ricorrente chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non dimostrato il requisito del fumus boni iuris. Il Collegio ha evidenziato che in atti non vi è prova, a carico del ricorrente, che l’attribuzione dell’alloggio, menzionata nel contratto di locazione stipulato con lo IACP nel 2009, sia avvenuta quale ordinaria assegnazione di alloggio ERP e non, invece, in virtù di una procedura “extra ordinem” per combattere l’emergenza abitativa.
La carenza probatoria è stata ritenuta dirimente: l’accesso alla procedura di modifica dell’alloggio di cui alla L.R. n. 10/2024 presuppone, quale primo requisito, l’avvenuta assegnazione dell’alloggio in base alla normativa di settore per l’edilizia residenziale pubblica. Non risultando in atti tale presupposto, la domanda non poteva essere assistita dal prescritto requisito del fumus.
Il Tribunale ha, tuttavia, valorizzato l’interesse fondamentale in rilievo e la necessità di evitare futuro contenzioso, indicando alle parti un percorso collaborativo: da un lato, l’amministrazione e il ricorrente dovranno adoperarsi per reperire, mediante adeguate ricerche d’archivio presso gli uffici comunali e presso l’ARCA Puglia, il decreto di assegnazione del 2009, verificando se esso esista effettivamente oppure se la sua menzione sia frutto di un errore materiale di trascrizione degli estremi di un precedente decreto sindacale del 2006 che aveva assegnato l’alloggio per l’emergenza abitativa; dall’altro, il ricorrente potrà accedere alle procedure di assegnazione in caso di emergenza abitativa.
In ragione di tale percorso ricostruttivo e dell’esito finale della controversia, il Collegio ha disciplinato le spese nel merito.
Nota della Redazione
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