L’esecuzione del giudicato esclude l’ottemperanza e impone l’impugnazione ordinaria (TAR Sicilia n. 100 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento sopravvenuto, emanato in dichiarata esecuzione del giudicato, va impugnato con il ricorso ordinario di cognizione nei termini di decadenza quando se ne deduca l’illegittimità per violazione di regole di azione estranee al decisum della sentenza da eseguire. Solo l’atto emesso in violazione o elusione del giudicato è impugnabile con il ricorso per ottemperanza, entro il termine di prescrizione dell’actio iudicati, in quanto nullo ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241 del 1990 e dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.. Quando l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza con una determinazione non censurata dalla parte, difetta la condizione dell’azione di ottemperanza e il ricorso è inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Il Fatto
Una casa di cura aveva ottenuto dal TAR Sicilia, con sentenza n. 344 del 2021, l’annullamento dei provvedimenti con cui l’A.S.P. aveva determinato il budget per gli anni 2005 e 2006 senza remunerare trentuno posti letto oggetto di accreditamento. Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 737 del 2023, aveva confermato la decisione, precisando che essa non attribuiva alcun diritto al budget ma si limitava all’annullamento in parte qua, rimettendo alle future determinazioni dell’Azienda la spettanza del budget.
Dopo la diffida ad adempiere, la struttura ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inottemperanza dell’Amministrazione. L’Assessorato Regionale della Salute si è costituito depositando documentazione; l’A.S.P. ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità, avendo riscontrato l’istanza con note del 22 dicembre 2023 e del 18 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il provvedimento sopravvenuto, emesso in dichiarata esecuzione del giudicato, deve essere impugnato con il ricorso ordinario nei termini di decadenza, quando se ne deduca l’illegittimità per violazione di regole di azione estranee al decisum. L’atto emesso in violazione o elusione del giudicato è invece impugnabile con il ricorso per ottemperanza nel termine di prescrizione dell’actio iudicati, perché nullo ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241 del 1990 e dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., salve le regole sulla conversione del rito in presenza dei relativi presupposti (richiamate Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2013).
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che l’Amministrazione abbia dato esecuzione alla sentenza già con la nota del 22 dicembre 2023, con cui ha dichiarato di non poter procedere alla rideterminazione del budget per gli anni pregressi, non essendo prevista negli aggregati di spesa alcuna somma aggiuntiva finalizzata alla valorizzazione dei posti letto accreditati dopo il D.A. n. 890/2002.
Non è dunque configurabile una situazione di inesecuzione del giudicato, che costituisce la specifica condizione dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è pertanto inammissibile ex art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., richiamandosi Consiglio di Stato sez. V, 23 maggio 2011, n. 3078.
Il Collegio rileva inoltre che la parte ricorrente non ha articolato censure avverso la suddetta determinazione. Sulle spese, la soccombenza segue nei rapporti con l’A.S.P., mentre la compensazione è disposta nei rapporti con l’Assessorato, in ragione della difesa di mero stile.
Nota della Redazione
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