Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2322 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo all’amministrazione. Il commissario ad acta nominato in un dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, poiché la sua attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicabile per analogia a tutte le altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 779/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’emissione in suo favore della Carta Docente e all’assegnazione sulla medesima di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

La parte ha agito in via di esecuzione del giudicato amministrativo, deducendo il mancato adempimento dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo perché il titolo esecutivo, formatosi davanti al giudice ordinario, non è stato spontaneamente eseguito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo al Ministero a mezzo PEC del 31 marzo 2025, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è quindi accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.

Nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

Il Collegio esclude espressamente il diritto al compenso del commissario, osservando che la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ancorché dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, «può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro», con richiamo a plurimi precedenti di merito amministrativo.

Il TAR precisa altresì che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario è tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, all’interno del fascicolo telematico, con l’apposito modulo degli ausiliari del giudice.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari per gli atti funzionali all’introduzione del giudizio, sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, e con distrazione in favore dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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