Inammissibile l’azione di accertamento per il ricalcolo dell’assegno ad personam dopo il transito nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (TAR Puglia n. 227 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’azione di accertamento autonomo costituisce rimedio giurisdizionale residuale, ammissibile solo quando, mancando un provvedimento da impugnare, risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale. Essa non può essere utilizzata per eludere i termini decadenziali propri dell’azione di annullamento. Il provvedimento di inquadramento del dipendente pubblico, ancorché privo di analitica indicazione delle singole voci retributive, è immediatamente lesivo e deve essere impugnato nel termine di decadenza, decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, già Assistente Capo del Corpo Forestale dello Stato e successivamente Vice Sovrintendente, era transitato, con decorrenza dal 01.01.2017, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito della soppressione del Corpo Forestale disposta dalla legge n. 124/2015 e dal D. Lgs. n. 177/2016. Al momento del transito gli era stato attribuito un assegno ad personam riassorbibile.

Con decreto ministeriale n. 3310 del 21.07.2017, l’Amministrazione aveva rettificato l’inquadramento, riconoscendolo come Capo Squadra AIB. Il ricorrente, ritenendo che la base di calcolo dell’assegno non includesse voci fisse e continuative come l’indennità di aeronavigazione, l’indennità di pronto intervento aereo e l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia, proponeva azione di accertamento per la rideterminazione dell’importo e la condanna al pagamento delle differenze retributive.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente disposto l’estromissione dell’Azienda Sanitaria Locale resistente, la cui evocazione in giudizio era frutto di un mero errore materiale, desumibile dalla manifesta inconferenza della sua memoria di costituzione rispetto alla vicenda.

Nel merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2011, ha precisato che l’azione di accertamento autonomo è ammessa solo in via eccezionale, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, e non come strumento per aggirare i termini di decadenza dell’azione di annullamento (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, n. 5207 del 2023; n. 2804 del 2021; Sez. IV, n. 113 del 2019).

Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il decreto ministeriale n. 3310 del 2017, provvedimento immediatamente lesivo in quanto idoneo a fissare i parametri dell’inquadramento giuridico ed economico, sebbene privo dell’analitica indicazione delle singole voci retributive. La lesione lamentata derivava proprio dall’asserito errato inquadramento iniziale e dalla correlata quantificazione dell’assegno ad personam.

Il termine per l’impugnazione, decorrente dalla notificazione o dalla piena conoscenza dell’atto, era ormai spirato. In via alternativa, il ricorrente avrebbe comunque potuto impugnare il primo cedolino stipendiale come manifestazione della volontà amministrativa di gestione del rapporto. Diversamente opinando, si sarebbe consentita l’apertura di termini di impugnazione sine die.

Alla luce di tali coordinate, il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’azione di accertamento autonoma, dichiarando il ricorso inammissibile e compensando le spese per la peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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