Sospensione di ordinanza di ingiunzione per sanzioni edilizie, in attesa del merito (TAR Marche n. 149 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la sussistenza del fumus boni iuris e la ricorrenza del periculum in mora devono essere valutate con riferimento alla complessiva contestazione dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni edilizie, considerando la fondatezza non manifesta dei motivi di ricorso e l’irreversibilità del pregiudizio economico derivante dall’esecuzione del provvedimento. Quando il collegio ha già adottato misure cautelari temporanee, l’ordinanza di conferma di tali misure, ai sensi dell’art. 55, comma 3, cod. proc. amm., presuppone l’accertamento dell’insussistenza di profili di manifesta infondatezza del ricorso e la sussistenza del danno grave e irreparabile, con conseguente sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato fino alla decisione di merito. La compensazione delle spese della fase cautelare è giustificata dalla natura interlocutoria del procedimento.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza n. 9 del 9.10.2025 con cui il Comune aveva ingiunto il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa ex art. 36 e 38 d.P.R. n. 380/2001 per presunte violazioni edilizie, chiedendone la sospensione dell’esecuzione in via cautelare. Nel giudizio, proposto anche con motivi aggiunti, veniva contestata la legittimità del provvedimento sotto molteplici profili, con richiesta in subordine di risarcimento del danno, e si impugnava la valutazione dell’Agenzia del Territorio nonché la D.G.C. n. 64/2009 sulla quale si fondava l’accertamento dell’abuso.
Il Comune di Amandola si costituiva in giudizio per resistere. Il collegio, nella camera di consiglio del 10 giugno 2026, esaminava la domanda di sospensione dell’esecuzione, rinviando la trattazione delle questioni in rito all’appropriata sede di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha rilevato che, al sommario esame tipico della fase cautelare e in disparte le questioni preliminari da trattare in sede di merito, sussistono i presupposti per confermare le misure cautelari temporanee già adottate con ordinanza del collegio del 28.2.2026, n. 277. Sulla base di tale rinvio espresso al precedente provvedimento, il giudice ha ritenuto che, ad una sommaria delibazione, il ricorso non appaia manifestamente infondato, essendo necessario un approfondito esame delle censure dedotte avverso l’accertamento della violazione edilizia e la conseguente ingiunzione di pagamento.
Il collegio ha pertanto ritenuto che, in assenza di profili di manifesta infondatezza, sussistesse il fumus boni iuris richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., e che il danno derivante dall’esecuzione del provvedimento — consistente nell’ingiunzione al pagamento immediato della somma — avesse i caratteri della gravità e irreparabilità tali da giustificare la tutela cautelare. La reiterazione della valutazione in questa sede conferma la correttezza dell’iniziale prognosi favorevole.
L’esame del periculum in mora risulta caratterizzato dal pregiudizio economico che deriverebbe ai ricorrenti dall’esecuzione forzata del titolo ingiuntivo prima della decisione di merito, non integralmente ristorabile per il caso di accoglimento del ricorso. Tale danno è stato ritenuto prevalente rispetto all’interesse pubblico alla riscossione immediata della sanzione in una fase in cui la fondatezza della pretesa è ancora oggetto di verifica.
Il TAR ha quindi disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, compensando le spese della fase cautelare in ragione della natura interlocutoria del procedimento. La decisione di merito è stata fissata, con precedenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 119 cod. proc. amm., per l’udienza pubblica del 10/2/2027.
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Nota della Redazione
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