Riscatto della laurea e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 228 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è pronunciata dal giudice amministrativo quando, a seguito di sopravvenienze fattuali o provvedimentali, la situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio risulti integralmente soddisfatta dalla parte resistente. Nel giudizio di accertamento del diritto al riscatto del corso di laurea ai fini pensionistici, la sopravvenuta nota con la quale il ricorrente dichiara intervenuta la cessazione della materia del contendere determina l’estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite ove ricorrano giusti motivi, quale la peculiarità della vicenda e la limitata attività processuale svolta.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso l’Arma dei Carabinieri, aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva respinto la sua istanza volta a ottenere il riscatto del corso di laurea in scienze dell’informazione, della durata legale di quattro anni, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 1092/1973. L’interessato chiedeva, oltre all’accertamento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, il riconoscimento del periodo legale del corso di laurea anche ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altro fine previsto dalla legge, previo annullamento e/o disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato.
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si costituivano in giudizio per resistere al ricorso. L’udienza pubblica di discussione era fissata dinanzi al TAR Puglia, Sede di Bari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota depositata in data 27 gennaio 2026, con la quale il ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Tale dichiarazione, intervenuta a ridosso dell’udienza di discussione, ha indotto il Tribunale a valutare la sussistenza dei presupposti per la relativa pronuncia processuale.
Il giudice amministrativo ha richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, risulti cessata la materia del contendere per effetto di sopravvenute modifiche della situazione di fatto o di diritto. In tale evenienza, il Tribunale dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito della controversia, non essendo più necessaria una statuizione sulla legittimità dell’atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, valorizzando la peculiarità del caso di specie e la limitata attività processuale svolta dinanzi al Tribunale. La pronuncia di compensazione si fonda pertanto su giusti motivi, riconducibili alla particolarità della vicenda sostanziale e alla circostanza che il giudizio non sia giunto a una piena fase istruttoria o decisoria di merito.
In esito a tali considerazioni, il TAR Puglia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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