Restituzione dell’oblazione per condono edilizio rinunciato: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 207 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione dell’oblazione versata per una istanza di sanatoria edilizia, presentata ai sensi della legge n. 326/2003 e della L.R. n. 28/2003, non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 35, comma 16, legge n. 47/1985, applicabile al condono edilizio 2003 ai sensi dell’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003. La portata applicativa di tale disposizione è limitata alle controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell’oblazione. Ove l’amministrazione abbia concluso il procedimento, ovvero sia intervenuta una rinuncia al condono, l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo non è qualificata da alcun potere autoritativo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Gli istanti avevano presentato domanda di sanatoria di abusi edilizi ai sensi della legge n. 326/2003 e della L.R. n. 28/2003, versando la somma di € 7.890,00 a titolo di oblazione. A seguito dell’infruttuosa pratica edilizia, i ricorrenti provvedevano alla demolizione del manufatto abusivo e rinunciavano alla domanda di condono, chiedendo la restituzione delle somme versate. Il Comune di Bari, con nota del 26/09/2019, accertava il credito e dava incarico al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere al rimborso. Il Ministero corrispondeva una parte delle somme, ma non quella oggetto del ricorso. I ricorrenti adivano quindi il giudice amministrativo per la ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c., con interessi e rivalutazione monetaria, mentre l’Amministrazione eccepiva la prescrizione del diritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di giurisdizione, assegnando alle parti il termine per il deposito di memorie. All’esito, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, accogliendo l’eccezione rilevata ex officio.

Il Tribunale ha chiarito che non ricorre un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché nella fattispecie il potere amministrativo era stato già esercitato: il Comune aveva accertato il credito e non vi era alcun residuo potere discrezionale. La mancata corresponsione della somma da parte del Ministero configura una mera fattispecie di indebito oggettivo, non qualificata da atti autoritativi.

Richiamando la giurisprudenza prevalente, il Collegio ha precisato che l’art. 35, comma 16, legge n. 47/1985 — che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di condono edilizio — si applica unicamente alle controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla determinazione conclusiva dell’oblazione. Tale norma, applicabile anche al condono edilizio del 2003, non copre l’ipotesi in cui il procedimento si sia concluso con un diniego definitivo o con una rinuncia al condono.

In tali casi, l’azione di restituzione delle somme versate non subisce alcuna limitazione temporale o modale derivante da poteri autoritativi e va proposta dinanzi al giudice ordinario. L’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione preclude l’esame del merito delle questioni, inclusa l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione. Il processo può essere riproposto davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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