Sopravvenuta carenza di interesse: il giudice non può decidere d’ufficio nel merito (TAR Lombardia n. 4244 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della natura in rito della decisione.

Il Fatto

La ricorrente, operatore di trasporto, aveva impugnato il provvedimento con cui il Direttore Territoriale di ENAC aveva revocato la sospensione dell’utilizzo di uno stallo presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa, insieme alla nota presupposta e agli atti della procedura selettiva indetta dalla società di gestione aeroportuale.

Nel corso del giudizio, la ricorrente ha rappresentato che la società di gestione aveva comunicato il ritiro della selezione e degli atti conseguenziali, ritenendo tale misura satisfattiva del proprio interesse. Ha quindi chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse, riservandosi di coltivare i motivi solo nell’ipotesi di annullamento del ritiro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in data 17 dicembre 2025, erano state pubblicate due sentenze della stessa Sezione con cui, su ricorsi di altri concorrenti, era stata respinta la domanda di annullamento del provvedimento di ritiro della procedura. In quelle decisioni il ritiro è stato qualificato, in ragione della sua sostanza, come atto di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

In quelle pronunce si è affermato che la motivazione posta a fondamento della revoca sfugge al sindacato del giudice amministrativo, non apparendo affetta da manifesta irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità o travisamento istruttorio. È stato valorizzato il margine di discrezionalità dell’ente gestore dello scalo in ordine alla persistenza dell’interesse alla conclusione di una procedura indetta in un contesto temporale diverso.

Su queste basi, il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Ha richiamato il principio, di univoca giurisprudenza, secondo cui, a fronte dell’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente, ma solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022).

Le spese di lite sono state compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla sua natura in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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