Vincolo cimiteriale e condono: inedificabilità assoluta e no sanatoria (TAR Toscana n. 1680 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale previsto dall’art. 338 del R.D. n. 1265/1934 integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, di natura conformativa, che si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici. Esso preclude, entro la fascia di rispetto, qualsiasi nuova edificazione, a prescindere da tipologia e destinazione dell’opera. Ai fini della sanatoria edilizia rileva la situazione esistente al momento della realizzazione dell’abuso: una riduzione successiva dell’ampiezza della fascia non incide sul diniego. Non si forma silenzio-assenso sull’istanza di condono quando l’opera è insanabile per la presenza di un vincolo ostativo. È esclusa ogni sanatoria parziale, dovendosi considerare la costruzione in senso unitario.

Il Fatto

La parte ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale con cui il Comune ha negato la concessione edilizia in sanatoria richiesta nel 1986 per una pluralità di serre e manufatti di servizio, destinati a un’attività di floricoltura e vivaismo, e ha ordinato la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Il diniego si fonda sul contrasto delle opere con il vincolo cimiteriale di inedificabilità.

Avverso il provvedimento la parte ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo la preesistenza dei manufatti al vincolo, la formazione del silenzio-assenso, l’inapplicabilità della fascia ai manufatti a destinazione agricola non abitativa, la sussistenza di un affidamento tutelabile e l’illegittimità della demolizione integrale di serre modulari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del vincolo cimiteriale, che vieta di costruire entro un determinato raggio dal perimetro dell’impianto cimiteriale. La giurisprudenza consolidata ne afferma il carattere assoluto: esso non consente l’allocazione di edifici né di opere incompatibili, a tutela di interessi igienico-sanitari, della sacralità dei luoghi e dell’espansione della cinta cimiteriale. Il vincolo è sganciato dalle esigenze della pianificazione e si impone anche in presenza di previsioni urbanistiche difformi.

Sul piano temporale, il vincolo dei 200 metri risulta graficizzato fin dal piano del 1966 ed è preesistente alla realizzazione degli abusi. Nel periodo di ultimazione dei manufatti, il 1966 e il 1971, gli stessi insistevano già, in tutto o in parte, nell’area di inedificabilità. La tesi della preesistenza al 1934 è sconfessata dalle stesse dichiarazioni contenute nelle domande di condono. Ne segue l’irrilevanza della riduzione del limite a 100 metri intervenuta nel 1985, dovendosi avere riguardo alla situazione esistente al momento dell’abuso.

Il Collegio esclude che la novella del 2002 all’art. 338 TULS — che ammette la riduzione della fascia anche per locali tecnici e serre — possa operare ratione temporis e, in ogni caso, la riduzione è subordinata a interessi pubblici di rango almeno pari a quelli tutelati dal vincolo, non invocabili per un’opera privata a destinazione imprenditoriale. Quanto alle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico, di natura regolamentare, esse cedono dinanzi alla normativa statale di rango primario, con possibilità di disapplicazione.

Infondata è la tesi del silenzio-assenso: esso non si forma quando l’opera è insanabile per la presenza di un vincolo ostativo. Parimenti infondata è la censura sulla pretesa sanatoria parziale delle serre modulari, poiché il concetto di costruzione va inteso in senso unitario. Il mero decorso del tempo non genera un affidamento tutelabile, recessivo a fronte dell’inequivoca abusività dei manufatti.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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