Nessun bilanciamento paesaggistico per le antenne di telefonia in zona archeologica (TAR Toscana n. 477 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Soprintendenza preposta alla tutela paesaggistica non è organo istituzionalmente chiamato a operare il bilanciamento tra l’interesse paesaggistico e l’interesse alla diffusione dei servizi di telecomunicazione elettronica. Il parere favorevole non può essere negato per ragioni diverse da quelle della tutela paesaggistica. Il contemporamento degli interessi in gioco trova sede nella conferenza di servizi, ove il dissenso qualificato non superabile impone la conclusione negativa. In tale sede l’amministrazione procedente può motivare per relationem, richiamando i pareri endoprocedimentali resi dalle amministrazioni partecipanti, che implicitamente fa propri. Il principio del dissenso costruttivo non impone di indicare modifiche progettuali quando il progetto risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto.

Il Fatto

Due società operatrici di telecomunicazioni chiedevano al Comune di Grosseto, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, l’autorizzazione a installare una nuova stazione radio base in località Roselle. Il sito prescelto ricade in area vincolata quale zona di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 42/2004, identificata nel PIT-PPR con la scheda “GR17 – Zona comprendente l’antica città di Roselle”.

Nel corso della conferenza di servizi la Soprintendenza e l’Ufficio vincolo paesaggistico comunale, quest’ultimo sulla base del parere della Commissione comunale per il paesaggio, esprimevano parere sfavorevole. Le società presentavano osservazioni e proponevano misure di mitigazione, che la Soprintendenza riteneva non idonee a superare i motivi ostativi. Il Comune concludeva quindi negativamente la conferenza con determinazione dirigenziale n. 880 dell’8.04.2025. Le due società impugnavano gli atti davanti al TAR Toscana, che riuniva i ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la censura relativa all’asserita insufficienza della motivazione sulla incompatibilità paesaggistica. Rileva che le amministrazioni preposte ai vincoli sono titolari di poteri connotati da ampia discrezionalità tecnica, sindacabili soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto. Le valutazioni di compatibilità paesaggistica, osserva il collegio, si caratterizzano per un ampio margine di opinabilità, frutto di cognizioni specialistiche non ascrivibili alle scienze esatte.

Ne deriva che, per censurare il giudizio contrario, le ricorrenti avrebbero dovuto fornire almeno un principio di prova del travisamento o della violazione dei criteri tecnico-scientifici applicabili. Tale prova non è ricavabile dagli atti, dai quali emerge invece che le amministrazioni hanno ragionevolmente ritenuto che l’antenna sarebbe stata intervisibile dalle visuali che si aprono da e verso le colline e la viabilità pubblica, compromettendo le relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza.

Sul dedotto mancato bilanciamento con l’interesse alla diffusione dei servizi di telecomunicazione, il TAR richiama l’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004: il soprintendente è chiamato a rendere il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progetto e alla conformità al piano. Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni attenuazione determinata dal bilanciamento con altri interessi, ancorché pubblici. L’esame contestuale degli interessi trova la propria sede nella conferenza di servizi, disciplinata dagli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, cui rinvia l’art. 44, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003.

Il collegio ricostruisce il meccanismo dell’art. 14-bis: acquisiti uno o più atti di dissenso ritenuti non superabili, l’amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione negativa, che produce il rigetto della domanda e gli effetti del preavviso di rigetto. La motivazione può essere espressa per relationem, mediante richiamo ai pareri resi in conferenza. Nel caso concreto il Comune ha fatto proprie le ragioni ostative degli organi di tutela, cosicché il bilanciamento è stato operato.

Quanto al dissenso costruttivo, il Tribunale ricorda che le previsioni dell’art. 11, comma 7, del d.P.R. n. 31/2017 si applicano solo agli interventi di lieve entità e non sono estensibili analogicamente. L’art. 14-bis, comma 3, della legge n. 241/1990 richiede l’indicazione delle modifiche necessarie solo “ove possibile”. La Soprintendenza ha esaminato il progetto e le mitigazioni proposte, ritenendole inidonee a superare l’ostacolo dell’altezza del palo portante. Né poteva pretendersi che suggerisse una collocazione alternativa, dipendendo questa da fattori estranei alla sua sfera, primo fra tutti l’idoneità tecnica a garantire la copertura del segnale.

Infine, il TAR respinge la censura di disparità di trattamento, non avendo la ricorrente provato la perfetta identità delle situazioni poste a raffronto, e ritiene irrilevante l’inserimento del sito tra le localizzazioni consentite dal programma comunale degli impianti, trattandosi di valutazione di amministrazione diversa. I ricorsi riuniti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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