Conversione del permesso da lavoro stagionale: la verifica dell’alloggio va riferita al futuro (TAR Puglia n. 46 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale la verifica del requisito dell’alloggio deve essere riferita alla prospettiva futura di stabilizzazione del lavoratore straniero e non già al momento della presentazione dell’istanza di conversione. La dichiarazione di impegno all’alloggio, resa secondo la modulistica ministeriale, è idonea, in sede cautelare, a soddisfare le esigenze minime di verifica, dovendo l’Amministrazione considerare le sopravvenienze ai sensi dell’art. 5, comma 5, T.U. immigrazione. La revoca del nulla osta, adottata per una pretesa carenza documentale non richiesta dalla normativa applicabile, determina un pregiudizio grave e irreparabile, consistente nella preclusione alla stipula del contratto di soggiorno, non controbilanciato da un prevalente interesse pubblico, attesa la natura meramente istruttoria dei rilievi e la possibilità di un successivo intervento repressivo in caso di accertata illegittimità.

Il Fatto

Il lavoratore straniero impugnava il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura aveva revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, rilasciato alcuni mesi prima. La revoca era fondata su una pretesa carenza documentale in ordine al requisito dell’alloggio. Il ricorrente deduceva, invece, che la domanda era stata presentata correttamente mediante la dichiarazione di impegno all’alloggio secondo la modulistica ministeriale, e che tale requisito non era richiesto nella fase genetica della conversione. Con il ricorso cautelare chiedeva la sospensione degli effetti del provvedimento, deducendo il pregiudizio derivante dall’impossibilità di stipulare il contratto di soggiorno.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha ritenuto il ricorso suscettibile di positivo apprezzamento. Il Collegio ha osservato che la valutazione dell’alloggio, nel procedimento di conversione, non può essere ancorata al momento della presentazione dell’istanza, dovendo invece essere proiettata verso il futuro, trattandosi di una sorta di stabilizzazione dello straniero nel territorio nazionale, e non già di un giudizio sulla regolarità della sua permanenza nel periodo passato, come avviene invece per il lavoro stagionale. Sotto questo profilo, la dichiarazione di impegno all’alloggio, corroborata dalla documentazione alloggiativa per l’anno in corso, è stata ritenuta idonea a soddisfare le esigenze minime di verifica, pur richiedendo un approfondimento tipico della fase di merito.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha evidenziato che la revoca del nulla osta preclude la stipula del contratto di soggiorno, determinando un pregiudizio non altrimenti rimediabile. L’interesse pubblico non è stato ritenuto prevalente, anche in ragione della natura meramente istruttoria dei rilievi opposti dall’Amministrazione e della possibilità di eliminare successivamente il titolo di soggiorno, ove risulti illegittimo. La domanda cautelare è stata pertanto accolta, con sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ordine all’Amministrazione di dare corso al procedimento di conversione e fissazione dell’udienza di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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