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Conversione permesso soggiorno: la verifica dell’alloggio non retroagisce all’ingresso del lavoratore stagionale (TAR Puglia n. 49 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo deve essere dimostrato dal cittadino extracomunitario con riferimento al momento della presentazione dell’istanza di conversione, e non già al momento dell’ingresso nel territorio nazionale quale lavoratore stagionale. La fase procedimentale relativa all’ingresso risulta, infatti, ormai definita con il rilascio del permesso di soggiorno stagionale, mai annullato né revocato, che presuppone la compiuta verifica dei requisiti di ingresso e di soggiorno effettuata in quella sede. L’Amministrazione non può, quindi, sovrapporre valutazioni relative a procedimenti distinti, introduce un obbligo di dimostrazione retroattiva e continuativa della sistemazione alloggiativa non previsto dal testo unico sull’immigrazione né dal relativo regolamento di attuazione.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, allegando la disponibilità di un nuovo alloggio idoneo. La Prefettura di Foggia, con decreto del 22 agosto 2025, disponeva la revoca del nulla-osta alla conversione, ritenendo il ricorrente privo del requisito dell’alloggio idoneo al momento dell’ingresso nel territorio nazionale in qualità di lavoratore stagionale.

Avverso tale provvedimento il cittadino extracomunitario proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto e, nel merito, l’annullamento dello stesso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, a seguito di ordinanza istruttoria, ha acquisito gli atti del procedimento e la relazione di chiarimenti depositata dalla Prefettura, dalla quale emergeva che la ragione del diniego era da ricondurre alla presunta mancanza del requisito dell’alloggio idoneo già al momento dell’ingresso del lavoratore stagionale nel territorio nazionale.

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il permesso di soggiorno stagionale era stato rilasciato dopo aver ricevuto un riscontro istruttorio regolare, e che l’interessato aveva successivamente presentato la domanda di conversione allegando un nuovo contratto di alloggio. La fase relativa all’ingresso come lavoratore stagionale doveva, pertanto, considerarsi un rapporto amministrativo esaurito, stante l’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno mai annullato né revocato.

Conseguentemente, il cittadino extracomunitario era tenuto a dimostrare la disponibilità di un alloggio solo al momento della presentazione dell’istanza di conversione, e non già retroattivamente rispetto all’ingresso. La Prefettura, introducendo un obbligo di dimostrazione retroattiva e continuativa della sistemazione alloggiativa, ha irrazionalmente sovrapposto valutazioni afferenti a procedimenti del tutto distinti, in violazione del testo unico sull’immigrazione e del suo regolamento di attuazione.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato anche al fine del riesame da parte dell’Amministrazione, e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 17 dicembre 2026, con compensazione delle spese per la fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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