SCIA per impianti di telecomunicazione: obbligo di presentazione in via telematica (TAR Puglia n. 895 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura semplificata di cui all’art. 35, comma 4, D.L. n. 98/2011, come convertito, per l’installazione di impianti radioelettrici di debole potenza e ridotte dimensioni, incide esclusivamente sulla natura del titolo abilitativo, consentendo l’avvio dei lavori mediante una mera comunicazione all’ente locale. Tale regime non esonera l’operatore dall’onere di inoltrare la comunicazione nel rispetto delle regole tecniche proprie dell’attività amministrativa digitalizzata. Ne consegue che una SCIA presentata in modalità cartacea è invalida e inefficace, dovendo la stessa essere prodotta obbligatoriamente in via telematica, secondo gli schemi organizzativi e tecnologici previsti dal D.Lgs. n. 222/2016 e dall’art. 2 del D.P.R. n. 160/2010.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva restituito l’autocertificazione, ex art. 35, comma 4, D.L. n. 98/2011, presentata per l’installazione di un impianto microcellulare. L’amministrazione motivava la restituzione rilevando che l’istanza non era stata trasmessa in modalità telematica tramite il portale SUEP del Comune. La società ricorrente deduceva la violazione della citata disposizione e dei principi della legge n. 241/1990, sostenendo l’illegittimità del diniego di ricezione della comunicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso reputandolo manifestamente infondato. L’esame della normativa induce a ritenere che la semplificazione introdotta dall’art. 35, comma 4, D.L. n. 98/2011 riguardi il titolo per l’effettuazione dei lavori, non già le modalità di presentazione dell’istanza. La disposizione, nel ridurre gli adempimenti amministrativi, consente di realizzare l’impianto a seguito di una comunicazione, ma non esclude l’osservanza delle regole tecnologiche che governano il rapporto con la pubblica amministrazione in un contesto di amministrazione digitalizzata.
Il Tribunale ha precisato che la comunicazione deve essere effettuata conformemente agli schemi telematici e organizzativi propri dell’attività, come previsto dal D.Lgs. n. 222/2016 e dall’art. 2 del D.P.R. n. 160/2010. In questa prospettiva, la produzione di una SCIA in modalità cartacea non può considerarsi valida ed efficace, atteso il difetto della forma telematica richiesta per l’instaurazione del procedimento.
La decisione richiama il precedente del TAR Puglia – Bari 16.10.2015 n. 1330, la cui indicazione ha corroborato il convincimento del Collegio sulla necessaria osservanza della procedura informatizzata. L’accoglimento delle difese del Comune ha condotto al rigetto del gravame, con compensazione delle spese di lite tra le parti per ragioni equitative.
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Nota della Redazione
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