Criterio premiale per imprese femminili nell’assegnazione di lotti PIP: non irragionevole in sede cautelare (TAR Puglia n. 24 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata, in sede cautelare, la censura avverso il criterio premiale che attribuisce un punteggio aggiuntivo alle imprese femminili nell’ambito di una procedura di assegnazione di lotti in un Piano per gli Insediamenti Produttivi. Tale criterio, in coerenza con il principio di pari opportunità e con le logiche di azione positiva riconosciute dall’ordinamento, non è né assolutamente irragionevole né manifestamente arbitrario. La valutazione di illegittimità del criterio richiede un approfondimento proprio della fase di merito.

Il Fatto

Un’impresa individuale impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione di undici lotti nell’ambito del Piano degli Insediamenti Produttivi Comunali, attribuendo i lotti G17 e G18 a una società agricola. Il ricorrente riteneva illegittimo e discriminatorio il criterio premiale previsto dall’avviso pubblico, consistente nell’attribuzione di quindici punti alle imprese femminili. La società controinteressata non si costituiva in giudizio; il Comune resisteva. Il ricorrente chiedeva la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente scrutinato, nella tipica prospettiva della fase cautelare, la censura concernente il criterio premiale per le imprese femminili. Dalla motivazione emerge che la decisione dell’Amministrazione di inserire tale criterio non appare, in questa fase sommaria, né irragionevole né arbitraria. Il Collegio ha qualificato la misura come strumento volto a favorire l’accesso alle attività economiche private da parte di categorie tradizionalmente svantaggiate, secondo logiche di azione positiva riconosciute dall’ordinamento.

Nello scrutinio prognostico il giudice ha valorizzato come il criterio fosse stato introdotto da tempo sulla base di massime di esperienza relative alle difficoltà del genere femminile nella realizzazione professionale, in particolare nel settore dell’imprenditoria. La valutazione circa l’eventuale illegittimità del criterio – anche in considerazione dei punti concretamente assegnati rispetto alle altre categorie di punteggio – è stata ritenuta questione che richiede approfondimento istruttorio e di merito.

In ordine al periculum in mora, il Tribunale ha escluso che sussista il requisito della gravità e irreparabilità del danno. Il giudice ha sottolineato che la posizione soggettiva del ricorrente non può ritenersi prevalente rispetto a quella della controinteressata, né rispetto all’interesse pubblico alla celere conclusione della procedura e alla realizzazione degli insediamenti produttivi.

Il Collegio ha quindi ritenuto che la domanda cautelare vada respinta, compensando le spese della fase in ragione della natura della controversia e del contenuto delle difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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