Verifica di anomalia: il sindacato del giudice resta limitato alla manifesta illogicità (TAR Basilicata n. 140 del 28.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta è un giudizio globale e sintetico, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Scostamenti minimi e fisiologici delle singole voci di costo, ampiamente assorbiti dall’utile e dalle spese generali dichiarate, non inficiano la serietà e l’attendibilità dell’offerta. La rettifica contabile del costo della manodopera in sede di giustificazioni, di importo marginale e priva di effetti sull’equilibrio economico complessivo, non integra una modificazione sostanziale dell’offerta. I motivi aggiunti avverso un atto di mera rettifica per errore materiale sono inammissibili se veicolano censure già conoscibili con l’atto originario.

Il Fatto

La società, seconda classificata nella gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso gli immobili della Regione, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 3 al raggruppamento concorrente, contestando la congruità dell’offerta risultata vincitrice. La stazione appaltante aveva ritenuto adeguate le giustificazioni prodotte dall’aggiudicatario in sede di verifica di anomalia. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha poi gravato la successiva determinazione di rettifica per errore materiale degli importi economici, reiterando e ampliando le censure già proposte.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso, ancorando la decorrenza del termine alla comunicazione degli atti di gara e alla loro effettiva ostensione all’interessato. La documentazione essenziale era stata resa disponibile solo l’11 novembre 2025, dopo l’istanza di accesso della ricorrente, rendendo tempestiva l’impugnazione. La decisione richiama la regola per cui il termine deve essere messo in relazione alla piena conoscenza degli atti che ledono l’interesse, secondo il principio unionale che collega la decorrenza alla conoscenza delle possibili violazioni.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il perimetro del sindacato sulla verifica di anomalia. La valutazione di congruità costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, di natura globale e sintetica, che non tollera la parcellizzazione delle singole voci di costo. Il giudice può verificarne solo l’adeguatezza istruttoria e l’assenza di profili di manifesta illogicità o arbitrarietà, senza sostituire il proprio modello organizzativo ed economico a quello validato dall’Amministrazione.

Le singole censure sono state disattese in quanto fondate su prospettazioni unilaterali e atomistiche. Gli scostamenti rilevati in relazione agli scatti di anzianità, agli assegni ad personam, al costo delle divise, ai contributi previdenziali e al monte ore lavorato sono risultati di entità minima, compatibili con il rischio d’impresa e ampiamente assorbibili dall’utile e dalle spese generali dichiarati. Il Tribunale ha precisato che la stazione appaltante ha svolto un’istruttoria adeguata e ha motivato il giudizio di congruità in modo sufficiente e non contraddittorio.

Quanto alla modifica del costo della manodopera tra offerta e giustificazioni, la differenza è stata ritenuta una mera precisazione contabile, pari a meno dello 0,02% del valore dell’appalto, priva di effetti sull’importo complessivo e sull’equilibrio economico. Il principio di immodificabilità dell’offerta vieta solo le variazioni sostanziali, non le correzioni marginali. I motivi aggiunti, invece, sono stati dichiarati inammissibili: l’atto di rettifica non introduceva elementi nuovi e le censure erano già proponibili con il ricorso principale. Il ricorso incidentale è stato infine dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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