Elezioni comunali: annullate le operazioni di voto per illegittima ammissione al voto assistito (TAR Puglia n. 50 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammissione al voto assistito dell’elettore fisicamente impedito è consentita solo quando l’impedimento comporti l’impossibilità di esprimere autonomamente il voto, ai sensi dell’art. 41 D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 29 L. n. 104/1992. Il voto assistito è misura eccezionale, che non può essere estesa a situazioni di semplice difficoltà o di impedimento non fisico. L’illegittima ammissione al voto assistito di elettori non fisicamente impediti determina l’annullamento delle operazioni di voto, essendo compromessa la genuinità del risultato elettorale.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava le operazioni di scrutinio e l’atto di proclamazione degli eletti alle consultazioni per il rinnovo di Sindaco e Consiglio comunale. Chiedeva in via principale la correzione dei risultati e, in subordine, la ripetizione delle votazioni nelle sezioni in cui vi era stata una presunta illegittima ammissione al voto assistito di elettori non fisicamente impediti. Il Comune e alcuni controinteressati si costituivano in giudizio per resistere alla domanda.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha esaminato la domanda subordinata, incentrata sul voto assistito degli elettori. La norma di riferimento consente l’assistenza al voto esclusivamente per gli elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto. La Corte ha rilevato che, nel caso concreto, l’ammissione al voto assistito era avvenuta senza che sussistesse il presupposto dell’impedimento fisico, con conseguente illegittimità della procedura.

Il Collegio ha precisato che il voto assistito costituisce una deroga al principio di personalità del voto e, come tale, deve essere interpretato restrittivamente. L’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge è condizione indefettibile per la validità del voto. La mancata verifica di tali presupposti ha inficiato le operazioni di scrutinio nelle sezioni interessate.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto la domanda subordinata, annullando le operazioni di voto per come indicate in parte motiva, con conseguente rinvio alla autorità amministrativa per gli adempimenti consequenziali. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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