Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 956 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, quale il decreto ingiuntivo reso in materia di lavoro e dichiarato esecutivo. Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, che non ha contestato il titolo né provato l’avvenuto pagamento ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. È respinta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando il ritardo è imputabile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo reso dal giudice ordinario, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il decreto, notificato in forma esecutiva e dichiarato definitivamente esecutivo, non risulta impugnato nei termini e pertanto è passato in giudicato.
Poiché l’amministrazione non ha provveduto ad accreditare la somma e il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione è decorso, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo. Ha domandato la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo. Il Ministero, regolarmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato il titolo azionato. La decisione di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, come attestato in atti, e rientra perciò tra quelli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. La scelta del rimedio è dunque corretta sotto il profilo dell’ammissibilità.
Il Tribunale ha poi verificato i presupposti processuali. È rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. ed è osservato il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, risulta documentata la notificazione del titolo all’amministrazione resistente.
Nel merito, l’azione è stata accolta. L’amministrazione non ha contestato specificamente il titolo, né ha eseguito, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste in capo alla resistente l’obbligo di dare esecuzione al giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica.
È stata invece respinta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali è imputabile all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione, anche per effetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, circostanza che incide sulle capacità organizzative dell’amministrazione.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale ha nominato un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega e incarico di provvedere al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, principio esteso alle altre condanne al pagamento di somme, secondo l’orientamento richiamato dal Collegio. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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