Aggravante dell’odio razziale: dolo specifico non vuol dire dolo esclusivo, convive con il movente personale (Cass. pen. 6782/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6782 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 34306/2025) — Presidente Rosa Pezzullo, Relatore Tiziano Masini.
Il principio di diritto
L’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 604-ter cod. pen.) è a dolo specifico, ma “dolo specifico” non significa “dolo esclusivo”: la finalità discriminatoria non deve essere l’unico obiettivo della condotta e può coesistere con moventi di carattere personale. L’uso, in un contesto di violenza fisica o verbale comunque motivato, di espressioni evocative di spregio etnico o razziale integra di per sé l’aggravante, configurabile per il solo fatto dell’impiego di modalità consapevolmente fondate sul disprezzo razziale, restando irrilevanti le ragioni di fondo della condotta.
Il fatto
La Corte d’appello di Torino, dopo il Tribunale di Ivrea, confermava la condanna per lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 e 604-ter cod. pen.): l’imputato aveva colpito con pugni al volto e sul corpo la persona offesa, cittadino extracomunitario — anche dopo che questa era caduta a terra e dopo aver tentato di colpirla con una bottiglia di vetro — accompagnando l’aggressione con espressioni dal chiaro tenore razzista. Il ricorso si articolava in cinque motivi: dall’insussistenza dell’aggravante razziale (movente asseritamente personale) ai vizi sulla credibilità della persona offesa, alla legittima difesa, all’erronea esclusione delle pene sostitutive, fino al bilanciamento in equivalenza vietato dall’art. 604-ter, secondo comma.
La motivazione
Il ricorso, “ai confini dell’inammissibilità”, è nel complesso infondato. I primi tre motivi sono inammissibili: attingono alla valutazione probatoria riservata al giudice di merito, in una situazione di doppia conforme in cui le due sentenze si saldano in un unico corpo argomentativo, mentre il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne la ricostruzione dei fatti. La legittima difesa è esclusa perché l’imputato aveva volontariamente determinato la situazione di pericolo, con il lancio della birra prima e di una bottiglia poi verso la persona offesa.
Sull’aggravante, l’art. 604-ter cod. pen. configura una circostanza soggettiva a dolo specifico; ma il dolo specifico non è dolo esclusivo, sicché la finalità di odio o discriminazione può affiancarsi a componenti antagonistiche anche di natura personale. L’utilizzo, in un contesto di violenza comunque animato dalle più disparate motivazioni, di espressioni evocative di spregio etnico o razziale incrementa la carica lesiva dell’azione e soddisfa quel profilo di “finalizzazione” che integra l’aggravante; la quale è configurabile per il solo fatto di modalità consapevolmente fondate sul disprezzo razziale (Sez. 3, n. 7421 del 2002; Sez. 5, n. 307 del 2020, dep. 2021, D’Amore; Sez. 5, n. 13530 del 2017; Sez. 5, n. 30525 del 2013; Sez. 1, n. 33828 del 2025). Il quarto motivo è inammissibile per a-specificità e carenza di interesse: la Corte aveva negato le pene sostitutive con un ragionamento articolato — inidoneità rieducativa e precedenti espressivi di refrattarietà alle regole di civile convivenza — con cui il ricorrente non si è confrontato, appuntandosi sul solo profilo dell’asserita incompatibilità con la sospensione condizionale; profilo rispetto al quale la Corte ricorda che il divieto di cui all’art. 61-bis della legge n. 689 del 1981 non opera per i fatti commessi prima della Riforma Cartabia (Sez. 5, n. 45583 del 2024, Tronco). Il quinto motivo è inammissibile per carenza di interesse, deducendo una pena illegale “per difetto” (errore a favore dell’imputato, in ragione del bilanciamento in equivalenza vietato dall’art. 604-ter, secondo comma), non emendabile in assenza di appello del pubblico ministero. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Implicazioni pratiche
L’aggravante razziale non richiede la prova che l’odio etnico sia l’unico o il principale movente: è sufficiente che le modalità della condotta siano consapevolmente fondate sul disprezzo razziale. La linea difensiva che rivendica un movente “personale” non neutralizza la circostanza. Sul piano dell’impugnazione, quando la decisione poggia su più rationes autonome, il ricorso che ne aggredisce una sola è a-specifico e privo di interesse.
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