Riciclaggio e non ricettazione: chi interviene nel trasferimento del bene, non solo lo media (Cass. pen. 20430/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 20430/2026 del 3 giugno 2026 (camera di consiglio del 31 marzo 2026, R.G.N. 2551/2026) — Presidente Sergio Beltrani, Relatore Giuseppe Coscioni.

Il principio di diritto

Costituisce riciclaggio, e non ricettazione, la condotta di chi non solo pone in contatto l’acquirente e il venditore, ma interviene materialmente nel trasferimento del bene di provenienza delittuosa: mentre la mediazione è un’attività accessoria al contratto, il materiale trasferimento del bene è una condotta ulteriore e diversa, che inserisce l’agente tra coloro che ostacolano l’identificazione del bene, indipendentemente dall’accertamento del reato presupposto.

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Roma confermava la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari di Velletri a un indagato per riciclaggio. La difesa ricorreva per cassazione lamentando l’omessa motivazione sulla diversa qualificazione dei fatti come ricettazione, nell’ipotesi della mediazione — riqualificazione ritenuta rilevante anche per l’eventuale accesso alla messa alla prova (art. 168-bis c.p.) o alla definizione con rito abbreviato.

La motivazione

Il ricorso è infondato. Il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto all’esame del testo dell’atto impugnato, per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, senza estendersi alla ricostruzione dei fatti né alla valutazione degli indizi, riservata al giudice di merito. Nel merito, all’indagato è contestato di aver gestito le trattative per la vendita dei veicoli riciclati — inserendo gli annunci, interloquendo con gli interessati, presentando le vetture e accompagnando il formale venditore a effettuare il passaggio di proprietà —, con un contributo concorsuale che rende impossibile configurare il più lieve reato di ricettazione. Vale il principio per cui costituisce riciclaggio, e non ricettazione, la condotta di chi non solo pone in contatto acquirente e venditore, ma interviene materialmente nel trasferimento del bene (Sez. 2, n. 18607/2010). Il ricorso è quindi rigettato.

Implicazioni pratiche

La linea di confine tra ricettazione e riciclaggio non passa dal semplice “mettere in contatto” le parti: chi partecipa materialmente al trasferimento del bene di provenienza illecita — gestendo la trattativa, presentando il bene, accompagnando al passaggio di proprietà — contribuisce a ostacolarne l’identificazione e risponde di riciclaggio, con conseguenze sensibili sul trattamento sanzionatorio e sull’accesso ai riti alternativi.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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