Il diniego paesaggistico per una stazione radio-base richiede una motivazione specifica e non formule stereotipate (TAR Puglia n. 1146 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esistenza di un vincolo paesaggistico non determina automaticamente l’incompatibilità di un intervento sul territorio con i valori oggetto di tutela, richiedendo comunque una valutazione calibrata sulla concreta situazione di fatto. Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può limitarsi a espressioni vaghe e formule stereotipate, ma deve esternare l’avvenuto apprezzamento comparativo tra il contenuto del vincolo e le rilevanti circostanze relative al manufatto e al suo inserimento nel contesto protetto. In tema di conferenza di servizi, il termine perentorio di quarantacinque giorni per le determinazioni delle amministrazioni interpellate è inderogabile e la mancata comunicazione entro detto termine equivale ad assenso senza condizioni, con conseguente inefficacia dei pareri negativi tardivamente espressi.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni presentava al Comune istanza per l’installazione di una stazione radio-base per la rete di telefonia mobile, con contestuale richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Ottenuto il parere favorevole dell’agenzia ambientale, il Comune comunicava un preavviso di diniego fondato sul parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio, che rilevava l’interferenza dell’impianto con le visuali del centro storico tutelato. Nonostante le opere di mitigazione proposte dalla società, l’Amministrazione adottava il diniego definitivo. Successivamente, il Comune indiceva una conferenza di servizi semplificata e asincrona per il riesame, ma all’esito di questa adottava un ulteriore provvedimento di diniego basato su un nuovo parere negativo della Commissione, reso ben oltre il termine previsto per le determinazioni delle amministrazioni coinvolte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, stante la loro connessione. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla discrasia motivazionale tra preavviso di diniego e provvedimento finale, richiamando il consolidato principio per cui non è richiesta una completa identità di contenuti tra i due atti, essendo sufficiente la parziale sovrapposizione delle ragioni indicate, con il solo limite del divieto di fondare il diniego su motivazioni totalmente nuove.
Ha invece accolto la doglianza relativa al difetto di motivazione e di istruttoria. In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ribadito che l’esistenza di un vincolo paesaggistico non sancisce in modo automatico l’incompatibilità di qualunque intervento, specialmente se si verte in tema di opere di pubblica utilità come le infrastrutture di telecomunicazione. Il diniego impugnato risultava fondato su valutazioni apodittiche circa la visibilità dell’opera, senza che l’Amministrazione avesse specificato le ragioni del contrasto con riferimento concreto alla fattispecie, alle caratteristiche tecniche dell’impianto e al contesto ambientale di inserimento, caratterizzato dalla presenza di altri impianti.
La medesima carenza istruttoria si riverberava sulla verifica della corretta applicazione delle norme tecniche del piano paesaggistico. Il Tribunale ha osservato che, da un lato, la scheda d’ambito applicabile ammette la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità nelle aree del centro storico, purché compatibili con gli obiettivi di qualità, e, dall’altro, che l’Amministrazione non aveva comprovato l’applicabilità della disposizione invocata, riferita alle sole aree ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale, non risultando l’area di installazione riconducibile a tale classificazione.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio ha ritenuto fondata la censura di tardività del secondo provvedimento di diniego. L’art. 44, comma 9, del d.lgs. n. 259/2003, nel richiamare l’art. 14-bis della l. n. 241/1990 con il dimezzamento dei termini, qualifica come perentorio il termine di quarantacinque giorni entro cui le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni in sede di conferenza. Nel caso di specie, il parere negativo della Commissione era stato espresso il 1° aprile 2025, ben oltre il termine fissato per la conferenza indetta per il 12 dicembre 2024, con la conseguenza che esso non poteva essere considerato e l’assenza di determinazioni tempestive equivaleva ad assenso senza condizioni.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha annullato entrambi i provvedimenti di diniego, condannando il Comune alle spese di lite e dichiarandone la non ripetibilità nei confronti della Regione, evocata solo per la contestazione delle disposizioni del piano paesaggistico.
Nota della Redazione
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