Accesso difensivo agli atti di gara e sindacato sul segreto commerciale (TAR Campania n. 1105 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso documentale di cui all’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. il giudice amministrativo è chiamato a un accertamento sul rapporto e non a un sindacato impugnatorio, sicché anche argomenti non spesi nel provvedimento gravato possono trovare ingresso in giudizio. L’istanza motivata da finalità difensive ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 integra l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990, senza che rilevino la natura gestionale o contabile degli atti né la loro estraneità alla procedura di gara. L’esercizio dell’accesso difensivo non è precluso dalla possibilità di acquisire i medesimi documenti tramite i poteri istruttori del giudice civile, né da un’opposizione del controinteressato fondata su ragioni generiche di riservatezza. L’amministrazione detentrice non può appiattirsi acriticamente su tale opposizione, ma deve vagliarla criticamente per verificare l’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali.
Il Fatto
Una società, affidataria di un sistema gestionale informatico per un centro logistico digital print, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata l’aggiudicataria del servizio per il pagamento delle fatture emesse. Nel corso di quel giudizio, la controparte eccepiva l’inadempimento e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il ristoro dei danni conseguenti alla non corretta funzionalità del sistema.
Per controdedurre, la società ha presentato all’Azienda Sanitaria Locale un’istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, volta a ottenere la documentazione attestante l’avvio e la regolare esecuzione del servizio, le relazioni periodiche, le fatture e le relative quietanze. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento espresso, richiamando l’opposizione della controinteressata e la presenza di informazioni riconducibili a know-how aziendale. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per genericità delle censure. Ricorda che il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è rivolto all’accertamento della sussistenza del diritto e si atteggia come giudizio sul rapporto, come si desume dall’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. Il ricorso offre al giudice e alla parte resistente elementi idonei a individuare il petitum e la causa petendi.
Nel merito, il ricorso è fondato. La ricorrente ha motivato l’istanza con riferimento all’esigenza di costituirsi nel giudizio di opposizione instaurato dalla controinteressata, dimostrando la strumentalità degli atti richiesti. L’interesse qualificato non è escluso dal rilievo che i documenti riguardino profili gestionali e contabili, estranei alla procedura di gara: l’obiettivo non è contestare l’aggiudicazione, ma dimostrare la corretta esecuzione del servizio nel giudizio a valle.
La Corte richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021: una volta dimostrato il collegamento tra situazione legittimante e documentazione richiesta, l’amministrazione e il giudice non devono svolgere ulteriori valutazioni sull’influenza o decisività del documento nel giudizio civile. E cita anche l’Adunanza Plenaria n. 19 del 2020, secondo cui l’accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione ed esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di cui agli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., mezzi configurati come strumenti tendenzialmente residuali.
Infine, quanto al segreto commerciale, l’amministrazione non può negare l’ostensione sulla scorta di ragioni generiche di riservatezza. Deve verificare la concreta esistenza di segreti tecnici o commerciali, valutando la loro incidenza sulla capacità concorrenziale, alla luce dell’art. 98 del d. lgs. n. 30/2005. Nel caso di specie, l’Amministrazione si è limitata ad affermare che i documenti “possono configurare” know-how aziendale, omettendo ogni approfondimento critico, per di più su documenti di natura prettamente economica come fatture e quietanze.
Il ricorso è quindi accolto, con ordine all’Amministrazione di consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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