Reiterazione dell’istanza: nessun nuovo obbligo di provvedere in capo al Comune (TAR Sardegna n. 1009 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza della reiterazione di una medesima istanza, già definita con provvedimenti divenuti definitivi, non sussiste alcun ulteriore obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione. La reiterazione della richiesta di un intervento deve essere qualificata come richiesta di esercizio del potere di autotutela, che si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimessa alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione. Sulle istanze di parte aventi valore di mera sollecitazione non grava alcun obbligo giuridico di provvedere, sicché il silenzio serbato su una diffida che ripropone questioni già riscontrate non è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area edificabile in un comprensorio oggetto di convenzione di lottizzazione stipulata nel 1999, lamentava l’interclusione del proprio lotto a causa dell’inadempimento di altri lottizzanti. Dopo aver ottenuto il rigetto delle proprie istanze edilizie e lo svincolo della polizza fideiussoria, diffidava il Comune affinché ponesse in essere ogni adempimento utile a garantire il diritto di edificare sul lotto, indicando anche una possibile soluzione alternativa. La diffida, che riproponeva questioni già affrontate, rimaneva senza riscontro. Il ricorrente adiva quindi il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la censura di illegittimità del silenzio. Con la diffida, il ricorrente aveva riproposto quanto già richiesto con precedenti istanze, alle quali il Comune aveva già dato riscontro con provvedimenti interdittivi non impugnati e divenuti definitivi. Il Comune aveva sempre fornito riscontri ufficiali alle richieste dell’interessato, rappresentando l’inefficacia del piano di lottizzazione, la non realizzazione delle opere di urbanizzazione e l’impossibilità di rilasciare alcun permesso di costruire.
Richiamando la giurisprudenza pacifica secondo cui la reiterazione di una medesima istanza non genera un nuovo obbligo di provvedere, configurandosi come richiesta di esercizio del potere di autotutela, il TAR ha escluso che nella condotta del Comune fosse ravvisabile un silenzio illegittimo. La nota comunale del 28 novembre 2025, inoltre, dava atto che ulteriori richieste dello stesso tenore non sarebbero state più riscontrate, ponendosi quale risposta alla diffida del ricorrente.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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