Rinuncia all’interesse e improcedibilità del ricorso: il giudice non può sostituirsi al ricorrente (TAR Puglia n. 1127 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste della parte resistente, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non ha il potere di decidere la controversia nel merito, né di procedere d’ufficio, né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve pertanto limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società cooperativa, concessionaria di uno stabilimento balneare, ha impugnato dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il bando di gara e gli atti concernenti l’alienazione dell’immobile comunale, lamentando la mancata previsione del ristoro degli investimenti effettuati e dell’avviamento commerciale maturato in qualità di concessionario uscente. La ricorrente ha altresì chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla propria istanza di attivazione della trattativa privata per l’acquisto del bene. Nelle more del giudizio, la società ha depositato in data 22 maggio 2026 una dichiarazione con cui ha manifestato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione preclude al giudice qualsiasi valutazione nel merito della controversia. In tal senso, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, né può attivarsi d’ufficio per verificare la fondatezza delle censure proposte.

La pronuncia si fonda sul principio dispositivo, che nel processo amministrativo attribuisce alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione sino alla decisione della causa. Ne consegue che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, in assenza di contestazioni o richieste della controparte, non può che essere recepita dal giudice, il quale è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio ha fatto espresso richiamo ai precedenti giurisprudenziali di Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379, che hanno affermato il medesimo principio. In applicazione di tale orientamento, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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