Cessazione della materia del contendere e commissario ad acta per la carta docente non erogata (TAR Lombardia n. 2217 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso il mancato riconoscimento della carta docente, il pagamento intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere con riferimento alle posizioni dei ricorrenti che hanno ottenuto soddisfazione. La declaratoria di inottemperanza permane, invece, per il ricorrente che non abbia ricevuto alcun pagamento, né parziale né totale, ancorché il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sia decorso senza che l’amministrazione abbia provveduto. In tale evenienza, il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lecco, passata in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione di una pluralità di docenti precari la carta docente, dell’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico indicato. Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al titolo, i beneficiari proponevano ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso della discussione in camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti aveva dichiarato che l’amministrazione aveva provveduto al pagamento della carta docente in favore di tutti i ricorrenti, ad eccezione di una sola docente. Tale circostanza, non contestata dall’amministrazione, ha determinato la cessazione della materia del contendere per tutte le posizioni che avevano ricevuto integrale soddisfazione.
Con riferimento alla posizione rimasta insoddisfatta, il Tribunale ha accertato che, rispetto al titolo esecutivo, ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento di somme dovute in base a provvedimenti giurisdizionali. Non risultando effettuati pagamenti, neppure parziali, e non avendo l’amministrazione formulato alcuna deduzione sull’an o sul quantum del credito, il giudice ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero.
Conseguentemente, è stato assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni per provvedere al pagamento integrale. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio, con facoltà di delega, stabilendo che questi avrebbe dato corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Tribunale ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in conformità alla giurisprudenza richiamata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.