La non ammissione allo scrutinio è illegittima se superato il limite delle assenze non ha pregiudicato l’apprendimento (TAR Campania n. 1411 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite massimo di assenze di cui all’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 non comporta automaticamente la non ammissione allo scrutinio finale, quando il consiglio di classe abbia comunque proceduto alla valutazione positiva degli apprendimenti. La mancata ammissione disposta in tali circostanze è illegittima, perché la deroga al limite di frequenza è consentita ove non pregiudichi la possibilità di valutare il profitto. In tal caso è riconosciuto il diritto dello studente a sostenere l’esame di Stato, ferma restando l’insussistenza di un danno risarcibile allorché lo studente abbia sostenuto e superato l’esame in esecuzione del decreto cautelare.
Il Fatto
Lo studente, iscritto al quinto anno di un corso serale, veniva dichiarato non ammesso allo scrutinio finale con pagella dell’8 giugno 2026, pubblicata il successivo 10 giugno, per il superamento del numero massimo di assenze. Il consiglio di classe, riconvocato il 13 giugno 2026, rettificava la pagella confermando la non ammissione. Avverso tali atti il ricorrente proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento e la declaratoria del diritto a sostenere l’esame di Stato, nonché il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra la pubblicazione della prima pagella e la concessione della misura cautelare. Nel corso del giudizio, lo studente sosteneva e superava l’esame di Stato in esecuzione del decreto cautelare monocratico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto palesemente fondata l’impugnazione, rilevando una contraddizione intrinseca nella posizione dello studente: la pagella dell’8 giugno 2026, pubblicata il 10 giugno, attestava il superamento positivo dello scrutinio con una votazione media di 7,6, ma contestualmente lo dichiarava non ammesso per il superamento del tetto massimo di assenze.
Il Collegio ha richiamato l’art. 14, comma 7, d.P.R. n. 122/2009, il quale, ai fini della validità dell’anno scolastico, richiede la frequenza di almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ma consente motivate deroghe a tale limite, a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Nel caso di specie, l’esito dello scrutinio dimostrava che il superamento del limite non aveva impedito all’interessato di apprendere con profitto le materie di insegnamento.
Da ciò è derivata l’illegittimità della pagella, anche nella versione rettificata dal consiglio di classe riconvocato, con conseguente annullamento degli atti impugnati e riconoscimento del diritto a sostenere l’esame di Stato, peraltro già superato.
La domanda risarcitoria è stata invece dichiarata palesemente infondata, in quanto il provvedimento impugnato non aveva determinato alcun danno: lo studente, in esecuzione del tempestivo decreto cautelare monocratico, era stato ammesso all’esame di Stato e lo aveva superato con successo. Le spese di lite sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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