Astreinte negata per crisi di finanza pubblica in ottemperanza Carta docente (TAR Veneto n. 303 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta esecuzione al titolo e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: alle “altre ragioni ostative” previste dalla norma possono ricondursi la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale, specie quando l’esecuzione coinvolga un procedimento complesso articolato in più fasi.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, per gli anni scolastici in cui aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con condanna al pagamento di complessivi 500,00 euro.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, la ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Chiede quindi l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione esperita. La sentenza ottemperanda è pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. Trovano dunque applicazione l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e, quanto al titolo esecutivo, l’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità dell’apposizione della formula esecutiva sulle copie attestate conformi.
Accertato che la notifica è avvenuta presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e che è infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, il Tribunale rileva come circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione della pronuncia. Dichiarando l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione, assegna all’Amministrazione il termine di 60 giorni e ordina l’attivazione della Carta con il versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, poiché tale somma non è equiparabile a voci retributive.
Per il caso di perdurante inerzia viene nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, cui è assegnato l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è previsto alcun compenso.
È invece respinta la domanda di astreinte. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ricorda che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità favorevole del debitore pubblico. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna. Rileva inoltre che l’esecuzione coinvolge un procedimento complesso, con più soggetti e strutture centralizzate, e che il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio del dispositivo digitale.
Le spese, liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022 e ridotte della metà per il carattere seriale della controversia, sono poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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